Cassation court remands case to Section V regarding tax appeal notification validity and procedural exclusion rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the proceedings and remitted the case to Section V for further examination. The appellant argued that the tax agency's appeal notice was invalid due to improper notification to a lawyer without standing and violated specific tax procedural codes. The court deemed the legal questions raised regarding notification validity and the applicability of the simplified settlement procedure necessary for a full resolution, thus ordering a transfer rather than a final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 119/2018; Art. 360 c.p.c.: When a cassation appeal raises fundamental issues regarding the validity of procedural acts and the applicability of simplified settlement exclusions, the court must remit the case to a specialized section for substantive review.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31670-2018 proposto da: APUZZO REGINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO PARRELLA, SABRINA VARRICCHIO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI; - intimata - contro APUZZO REGINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO PARRELLA, SABRINA VARRICCHIO; -ricorrente successiva - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata - avverso la sentenza n. 286914/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2018 n. 31670 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Rg 31670/2018 La CTR della Campania con sentenza nr 2860/2018 accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Napoli con cui era stato annullato l'avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione di redditi da locazione ai fini Irpef anno 2010 della contribuente Regina Apuzzo. Il Giudice di appello rilevava che correttamente l'Amministrazione finanziaria aveva desunto la prova della locazione valorizzando la durata di validità della locazione rispetto al deposito della disdetta e della relativa accettazione.
Regina Apuzzo propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo con cui si è dedotto l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello la violazione degli art 16,17 e 49 del dlgs 546/1992 e dell'ad 330 c.p.c. ,nullità della sentenza in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere l'Agenzia delle Entrate notificato l'atto di appello all'avv Alessandro Parisi privo dello ius postulandi per essere stato sostituito in data 11.10.2016 dall'avv Sabrina Varricchio Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il procedimento è stato sospeso ex art 6 del D.L. 119/2018.
L'Amministrazione finanziaria con istanza depositata in data 21.12.2020 chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione avendo comunicato alla contribuente il diniego della domanda di definizione della controversia ai sensi dell'ad 6 del d.l. 119/2018. Con la memoria depositata in prossimità dell'udienza camerale la ricorrente ha dato atto di aver impugnato il diniego espresso dall'Amministrazione finanziaria in data 8.7.2020. ritenendolo illegittimo in quanto in contrasto con l'art 6 del D.L. 119/2018 art 6 che non prevede tra le controversie escluse dalla definizione agevolata liti pendenti quelle per le quali non siano stati indicati i codici tributo istituiti per il versamento delle somme dovute a seguito della definizione agevolata La Corte rileva l'opportunità di rinviare la questione alla sezione V.
P.Q.M.
La Corte rimette il procedimento alla sezione V. Roma 8.3.2022 ( dott beFtSitATA IlCANC6iALAIA, 40, 26 AP