Ordinanza Interlocutoria — n. 13045/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28199-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SOCIETA' NUOVO LO SFIZIO SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato LUCA PARDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO PIZZI; - controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1112/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 05/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 13045/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ROBERTO GIOVANNI CONTI. Ric. 2017 n. 28199 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione Premesso che l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la società Nuovo Lo Sfizio srl e nei confronti dell'Agenzia delle entrate Riscossione- già Equitalia sud spa, impugnando la sentenza della CTR Toscana indicata in epigrafe che ha confermato l'illegittimità della cartella di pagamento relativa ad IVA ed IRES per l'anno 2008 emessa a carico della stessa. Il giudice di appello ha ritenuto illegittimo l'operato dell'amministrazione che aveva fatto ricorso alla procedura automatizzata di cui all'art.36 bis DPR n.633/1972 per la ripresa di un credito IVA disconosciuto dall'amministrazione.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28199-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SOCIETA' NUOVO LO SFIZIO SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato LUCA PARDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO PIZZI; - controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1112/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 05/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO GIOVANNI CONTI. Ric. 2017 n. 28199 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione Premesso che l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la società Nuovo Lo Sfizio srl e nei confronti dell'Agenzia delle entrate Riscossione- già Equitalia sud spa, impugnando la sentenza della CTR Toscana indicata in epigrafe che ha confermato l'illegittimità della cartella di pagamento relativa ad IVA ed IRES per l'anno 2008 emessa a carico della stessa. Il giudice di appello ha ritenuto illegittimo l'operato dell'amministrazione che aveva fatto ricorso alla procedura automatizzata di cui all'art.36 bis DPR n.633/1972 per la ripresa di un credito IVA disconosciuto dall'amministrazione.
Premesso che la parte intimata non si è costituita; Premesso che con istanza dell'avv.E.Pizzi, nell'interesse della Nuovo Sfizio srl, veniva chiesta la sospensione del procedimento per la avvenuta presentazione di istanza di adesione ai sensi dell'art.6 c.6 d.l.n.119/2018; Premesso che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.19478/2019 disponeva la sospensione del giudizio.Con istanza del 30.11.2020 l'Agenzia delle entrate chiedeva fissarsi l'udienza di discussione depositando nota di diniego alla definizione agevolata della Direzione Provinciale di Pisa;
Premesso che la società Nuovo Lo Sfizio srl ha proposto ricorso contro il diniego di condono con atto notificato il 3 settembre 2020, consegnato all'ufficio postale in data 1.9.2020 deducendo l'illegittimità del diniego e la violazione dell'art.6, c.1 d.l.n.119/2018, non potendosi ritenere, come invece asserito dall'Ufficio, che il ruolo opposto integrasse un atto di mera liquidazione della dichiarazione presentata, costituendo il primo atto con il quale era stata contestato il credito indicato in dichiarazione, i.— _ Considerato che appare opportuno chiedere all'Agenzia delle entrate notizie sullo stato dei versamenti eseguiti dalla società Nuovo Lo Sfizio srl in dipendenza della domanda di definizione agevolata proposta con riferimento alla cartella di pagamento n.8720120003770435(2008) PQM dispone come da parte motiva mandando alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso il 23.2.2022 in Roma. LID 2?,/p2./z02:2. ;28 Ju if II Presidente L.