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Ordinanza Interlocutoria — n. 13044/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to significant legal issue regarding tax deduction requirements.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13044/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remitting the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The tax agency argued that failing to submit an energy certification certificate within 90 days of renovation work invalidated the tax deduction, while the taxpayer contended that Article 4 of the relevant decree exhaustively lists denial grounds and does not include this procedural omission. The court determined the legal question's particular importance warranted public debate under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, necessitating a new hearing to resolve the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 1 legge n. 296/2006; Art. 4 D.M. 41/1998: When a legal issue possesses particular relevance, the collegium must convene a public hearing to deliberate, thereby remitting the case to a new role.

Parole chiave

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tax deduction requirements energy certification certificate procedural omission public hearing mandate Article 380-bis CPC interlocutory appeal dismissal fiscal incentive denial esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 1 della legge n. 296 del 2006
Art. 2 del D.M. del 19 febbraio 2007 d.P.R. n. 602 del 1973
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n.
Art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5624-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MILIONI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PEVERINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO CAVALIERE; controricorrente - avverso la sentenza n. 4080/5/2019 della COMMISSIONE TRIBU ARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per Irpef relativa al periodo di imposta 2008 a seguito del disconoscimento delle spese inerenti alla riqualificazione energetica (installazione di pannelli solari, coibentazione del tetto). La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'Agenzia delle entrate si è recentemente adeguata al parere espresso dal MEF secondo il quale pur essendo obbligatorio l'invio da parte del contribuente della comunicazione all'ENEA, il mancato o tardivo adempimento non comporta la perdita del diritto alla detrazione fiscale; deve inoltre rilevarsi che l'art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998 elenca in modo tassativo i casi di diniego dell'agevolazione fiscale, non citando anche la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione in questione.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, della legge n. 296 del 2006, 2 del D.M. del 19 febbraio 2007 d.P.R. n. 602 del 1973 e 4 Ric. 2020 n. 05624 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- del decreto interministeriale 41 del 1998 per avere la sentenza impugnato erroneamente ritenuto che l'onere del contribuente di inviare all'ENEA, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione, l'attestato di certificazione energetica non fosse necessario per poter godere delle detrazioni legate a spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 Il P4sidente Mauí- cci IlGANCE"