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Ordinanza — n. 13043/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows creditors' appeal, ruling the court erred in dismissing their privileged claim due to insufficient specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13043/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the creditors' appeal against the bankruptcy court's rejection of their privileged claim. The lower court dismissed the opposition because the title of the privilege lacked specific statutory basis and general characterization. The Court found this error unfounded, holding that the specific cause of the debt and the underlying contract details were sufficient to establish the privilege.

Regesto Legislator

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Art. 93 comma 3 n. 4 fall.; In bankruptcy proceedings, the judge must verify the specificity of the privilege title and the description of the asset, degrading the claim to ordinary if absolute uncertainty exists, though specific contract details may suffice.

Parole chiave

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bankruptcy privilege insinuation to passive specificity of title creditor opposition chirographic degradation studio d'ingegneria civile fallimento personale carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 93 comma 3 n. 4 fall.
Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, ritenendo, ex art. 93 terzo comma n.
Art. 2745 c.c.
Art. 2746 c.c.
Art. 99 L.F.
Art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
93 e 99 L.F., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., perché erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stato esposto in maniera specifica il titolo del privilegio del credito.
art. 2775 bis c.c
del predetto fallimento che aveva accolto, in parte, la loro richiesta d'insinuazione al passivo (riducendo il credito e ammettendolo al chirografo), che gli fosse riconosciuto l'intero credito e il privilegio, ex art. 2775 bis c.c., secondo i diversi importi spettanti a ciascun opponente e meglio risultanti in atti.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33008/19
Cass. n. 25316/19
Cass. n. 10990/21
33008/19, 25316/19, secondo Cass. n. 10990/21, l'assoluta incertezza sul titolo del privilegio, comporta la degradazione a chirografario del credito invocato).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 31596-2020 proposto da: CICINELLI CARLO, CICINELLI ANTONIA, C4)CINELLI EMILIANO, CICINELLI CANDIDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUALTIERO SERAFINO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VITTUCCI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro CURATELA DEL FALLIMENTO INGEGNERIA CIVILE EUROPEA SRL; - intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 23/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con ricorso ex art. 98 L.F., Candido Cicinelli e gli altri soggetti in epigrafe indicati proponevano opposizione allo stato passivo del fallimento di Ingegneria Civile Europea s.r.1., chiedendo, in riforma del decreto del G.D. del predetto fallimento che aveva accolto, in parte, la loro richiesta d'insinuazione al passivo (riducendo il credito e ammettendolo al chirografo), che gli fosse riconosciuto l'intero credito e il privilegio, ex art. 2775 bis c.c., secondo i diversi importi spettanti a ciascun opponente e meglio risultanti in atti.

Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, ritenendo, ex art. 93 terzo comma n.

4) L.F., che l'indicazione del titolo di prelazione non fosse specifica, perché mancava la fonte normativa del privilegio e l'indicazione del suo carattere generale e/o speciale. Ricorrono per cassazione, avverso questo decreto, Candido Cicinelli e gli altri opponenti in epigrafe indicati , affidandosi a un motivo, illustrato da memoria, mentre l'intimato fallimento di Ingegneria Civile Europea srl non si è costituito. Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione delle norme in materia di processo fallimentare e in tema di valutazione delle prove, in particolare degli artt. 2745 e 2746 c.c. e degli artt. 93 e 99 L.F., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., perché erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stato esposto in maniera specifica il titolo del privilegio del credito.

Il motivo è fondato. Ric. 2020 n. 31596 sez. M1 - ud. 03-03-2022 -2- Secondo la Giurisprudenza di questa Corte, 'In tema di forma.zione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e della descri_zione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93, comma 3, n. 4, 4fall. (nel testo nove/lato a seguito del d.lgs. n. 3 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), quale requisito eventuale dell'istana di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indica ioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati" (Cass. n. 33008/19, 25316/19, secondo Cass. n. 10990/21, l'assoluta incertezza sul titolo del privilegio, comporta la degradazione a chirografario del credito invocato).

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto di avere allegato, nel giudizio di merito, l'inadempimento della fallita relativamente agli obblighi assunti con contratti preliminari trascritti, con cui gli stessi avevano ceduto le loro quote di proprietà del terreno su cui la fallita avrebbe realizzato due immobili che avrebbe dovuto, a sua volta, trasferire ai cedenti entro sei mesi, mentre ciò non era avvenuto. I ricorrenti hanno riportato il contenuto sia dell'istanza di insinuazione al passivo sia dell'opposizione allo stato passivo, dal quale è dato desumere l'esposizione della causa del credito e di conseguenza il privilegio richiesto, alla stregua delle complessive indicazioni contenute nelle due distinte domande, con riferimento ai contratti preliminari di vendita e con la specifica indicazione dell'inadempimento della fallita, per quanto di rilevanza ex art.2775 bis c.c..

In accoglimento del ricorso, il decreto del Tribunale di Roma va cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione collegiale, affinché alla luce del principio esposto, riesamini il merito della controversia e provveda in ordine anche alle spese del presente giudizio. Ric. 2020 n. 31596 sez. M1 - ud. 03-03-2022 -3-

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione collegiale, anche per la decisione sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.22. Il Presidente Clotilde Parise 121. CANCELLIE'RE ESPERTO n p osvyg() 1,1.4 C 1.T•.,1.(..f3.3..EI:ki