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Ordinanza — n. 13041/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against bankruptcy ruling for lack of summary facts and merit-based legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13041/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Piras Antonio Impresa di Costruzioni SRL against a bankruptcy declaration. The court found the appeal inadmissible due to a missing summary of facts and because the alleged legal violations involved merit-based evaluations already properly reasoned by lower courts. Consequently, the bankruptcy ruling stood, and the appellant was ordered to pay litigation costs to the bankruptcy trustee and the creditor. The decision reinforces that bankruptcy solvency assessments are not subject to re-evaluation on appeal if the lower court's reasoning is sound.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 5 L.F.: An appeal alleging a violation of bankruptcy law regarding the insolvency finding is inadmissible if it lacks a summary of facts and involves merit-based evaluations that are congruently motivated in the lower court decision.

Parole chiave

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bankruptcy appeal insolvency declaration omitted summary facts merit-based evaluation legitimacy review litigation costs Cassazione ordinanza indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 primo comma n.
Art. 5 L.F.
5 c.p.c., e la violazione dell'art. 5 L.F., perché il Tribunale aveva ritenuto sussistente lo stato d'insolvenza omettendo di considerare l'effettiva condizione economica della stessa società.
Art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29913/2018
5 L.F.), che è insussistente, per avere la Corte di merito applicato correttamente la norma, svolgendo l'indagine su tutti gli indici sintomatici dell'incapacità strutturale e irreversibile della società a fare fronte tempestivamente e con mezzi normali alle sue obbligazioni (Cass. 29913/2018).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 20080-2020 proposto da: PIRAS ANTONIO IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE DORO 202, premo lu audio dell'avvocato STEFANIA SARACENI, rappresentato e difeso dall'avvocato RINALDO SAIU; - ricorrente - contro FALLIMENTO DI PIRAS ANTONIO IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BOSCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CONTINI; - controricorrente - contro S ANNA GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato DI MEO STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSTANTINO IU RG TA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza n. 19 depositata il 29.6.2020, la Corte di Appello di Cagliari, quale giudice del rinvio, rigettava il reclamo, ex art. 18 L.F., proposto in riassunzione da Piras Antonio Impresa di Costruzioni srl, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Oristano, su domanda di Sanna Guido. La sentenza del Tribunale di Oristano era stata, in precedenza, riformata dalla Corte di appello di Cagliari, in accoglimento del reclamo della società fallita in punto di difetto di legittimazione dei creditori istanti.

Con ordinanza di questa Corte del 25472/19, era stato accolto il primo motivo di ricorso per cassazione del fallimento e del creditore istante, con assorbimento dei restanti, per avere la Corte territoriale rilevato una questione non devoluta dalla società reclamante, ossia quella della legittimazione dei creditori istanti, e quindi oramai coperta dal giudicato interno. La società reclamante, in sede di rinvio, ha contestato la sussistenza dello stato d'insolvenza, in quanto l'attivo era superiore al passivo e i Ric. 2020 n. 20080 sez. M1 - ud. 03-03-2022 -2- debiti di cui alle procedure esecutive erano in corso di pagamento tramite appositi piani di rientro.

La Corte d'appello, quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado e, in particolare, ha ritenuto esistente lo stato d'insolvenza per insussistenza di credito commerciale della società fallita e per mancanza di liquidità necessaria per soddisfare le obbligazioni contratte con regolarità e con mezzi normali, mentre il mancato esperimento di procedure esecutive con riferimento al credito vantato dal creditore istante non rilevava, né sotto il profilo della legittimazione alla iniziativa fallimentare, né in riferimento all'insolvenza.

Avverso la suddetta sentenza, Piras Antonio Impresa di Costruzioni s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, mentre il fallimento e Sanna Guido hanno resistito con separati controricorsi. Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., e la violazione dell'art. 5 L.F., perché il Tribunale aveva ritenuto sussistente lo stato d'insolvenza omettendo di considerare l'effettiva condizione economica della stessa società.

Ribadisce, in particolare, l'odierna ricorrente che l'attivo era superiore al passivo e che i debiti di cui alle procedure esecutive erano in corso di pagamento tramite appositi piani di rientro L'unico motivo di ricorso è inammissibile sotto più profili: i) è mancante l'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art.366, comma 1 n.3 c.p.c.; ii) il vizio ex art.360, comma 1 n.5 c.p.c. è denunciato secondo il previgente paradigma legale; iii) la parte della doglianza Ric. 2020 n. 20080 sez. Ml - ud. 03-03-2022 -3- concernente censure sull'accertamento) di fatto circa la solvibilità o meno della società ricorrente involge valutazioni meritali, nella specie congruamente motivate e dunque insindacabili in sede di legittimità.

Il motivo è infondato nella parte in cui denuncia il vizio di violazione di legge (art. 5 L.F.), che è insussistente, per avere la Corte di merito applicato correttamente la norma, svolgendo l'indagine su tutti gli indici sintomatici dell'incapacità strutturale e irreversibile della società a fare fronte tempestivamente e con mezzi normali alle sue obbligazioni (Cass. 29913/2018). Nella sentenza, peraltro, si legge che la società deduceva di avere un cospicuo patrimonio immobiliare, ma che la circostanza non era evincibile dall'analisi dei bilanci, e detto assunto non è stato specificamente censurato in ricorso.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, dovendo, altresì, disporsi il pagamento in favore dello Stato delle spese liquidate per il Fallimento di Piras Antonio Impresa di costruzioni s.r.1., parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare sia al Fallimento di Piras Antonio Impresa di costruzioni s.r.l. che a Sanna Guido, le spese di lite che liquida, per ciascuna delle suddette parti controricorrenti, nell'importo di C3.500,00, oltre C 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, disponendo che il pagamento delle spese di lite liquidate per il Fallimento di Piras Antonio Impresa di costruzioni s.r.l. sia eseguito in favore dello Stato. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 20080 sez. M1 - ud. 03-03-2022 -4- unificato pat-i a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis- dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2022. Il Presidente Clotilde Parise DEPOSITATO..tteN tAbiemELLE7:131:A____ IL CANCELLIERE E