Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of concrete interest and non-retroactive application of new leasing law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request lacked a concrete legal interest and sought to apply new leasing regulations retroactively to a contract already resolved. The appellants argued for a new legal framework protecting users who return the asset, while the respondent contended the old distinction between enjoyment and transfer leases remained valid. The court rejected the appeal citing established precedent that the 2017 law does not apply retroactively to contracts resolved before its entry into force.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 136-140 della legge n. 124 del 2017; Cass., Sez. U., 28 gennaio 2021, n. 2061: The new financial leasing regulations do not have retroactive effect, preserving the pre-existing distinction between enjoyment and transfer leases for contracts resolved prior to their enactment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30428/2020 proposto da: Les Maison s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, e Cattaneo Marisa, Colombelli Mario, Colombelli Carlo, Colombelli Alessandro, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Biagio Riccio, come da procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso per cassazione. - ricorrenti - e Unicredit Leasìng s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GiantranC0 Urio, in forza d procura spee3We alle liti apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Flaminio, n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Campagna. - controrìcorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di BRESCIA, n. 791/2020, pubblicata il 3 agosto 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 3 agosto 2020, la Corte di appello di Brescia ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1258/2017 del 26 aprile 2017, che aveva rigettato le domande proposte dalla società Les Maisons s.r.l. e dai garanti Cattaneo Marisa, Colombelli Mario, Colombelli Carlo e Colombelli Alessandro, aventi ad oggetto i contratti di leasing nn. 151080 e 156656, dei quali la società attrice Les Maisons s.r.l. era cessionaria.
2. La Corte d'appello ha rigettato il terzo motivo di gravame riguardante i costi della polizza assicurativa ai fini della valutazione dell'usurarietà degli interessi, perchè introdotto in violazione del divieto dei nova di cui all'art. 345 cod. proc. civ..
3. I giudici di secondo grado hanno, poi, ritenuto infondati il primo, secondo e quarto motivo di gravame, che miravano ad ottenere la trasformazione dei due rapporti di locazione finanziaria da onerosi a gratuiti, evidenziando che l'interesse moratorio, essendo calcolato sull'obbligazione inadempiuta, si rapportava all'intera rata di ammortamento e non alla sola quota capitale e che la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi era autonoma rispetto alla clausola di determinazione degli interessi moratori, come emergeva dal tenore letterale dell'art. 1815 cpv cod. civ. e tenuto conto della ratio della disposizione; in ogni caso, la Corte ha precisato che, tenuto conto della domanda attrice, di trasformazione del leasing oneroso pattuito in contratto di finanziamento gratuito, che implicava in via giudiziale la modificazione dell'assetto del sinallagma contrattuale, non metteva conto statuire sull'invalidità della clausola sull'interesse moratorio, in assenza di un effettivo interesse al riguardo; i giudici di merito hanno rigettato, infine, anche il quinto motivo riguardante la statuizione sulle spese processuali.4.
La società Les Maisons s.r.l. e i garanti Cattaneo Marisa, Colombelli Mario, Colombelli Carlo e Colombelli Alessandro ricorrono in cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
5. La società Unicredit s.p.a. ha depositato controricorso.
6. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo ed unico motivo i ricorrenti dichiarano di rinunciare a tutte le doglianze espresse nei precedenti gradi di giudizio e propongono ricorso chiedendo l'applicazione necessaria ex art. 363 cod. proc. civ. nell'interesse della legge, anche nel caso in cui il ricorso fosse dichiarato inammissibile. In particolare, i ricorrenti si assumono disorientati nel caso in cui, pur rinunciando all'usura, ne sia declarato in altro giudizio l'inadempimento, senza che sia messo mano alle conseguenze in caso dell'applicazione dell'art. 1526 cod. civ. o del 72 quater legge fallimentare, figure normative per le quali vi sono cointeressenze nel caso in esame.
Deducono che va sciolto il dubbio se sia applicabile al caso in questione la nuova normativa che pone la tutela dell'utilizzatore sotto l'ottica diversa secondo cui, una volta restituito il bene, egli non sia chiamato a dovere elargire ulteriori canoni, in assenza di prova, da parte del concedente, che il bene sia stato venduto a valori di mercato. 1.1 D ricorso è inammissibile. 1.2 Va ricordato, in proposito, il principio statuito da questa Corte secondo cui «La richiesta di enunciazione del principio di diritto rivolta alla Suprema Corte dal P.G. ai sensi del vigente art. 363 comma 1, c.p.c., si configura non già come mezzo di impugnazione, ma come procedimento autonomo, originato da un'iniziativa diretta a consentire il controllo sulla corretta osservanza ed uniforme applicazione della legge non solo nelle ipotesi di mancata proposizione del ricorso per cassazione o di rinuncia allo stesso, ma anche in quelle di provvedimenti non altrimenti impugnabili nè ricorribili, in quanto privi di natura decisoria, sicché tale iniziativa, avente natura di richiesta e non di ricorso, non necessita di contraddittorio con le parti, prive di legittimazione a partecipare al procedimento perché carenti di un interesse attuale e concreto, non risultando in alcun modo pregiudicato il provvedimento presupposto» (Cass., Sez.
U., 18 novembre 2016, n. 23469; Cass., Sez. U., 1 giugno 2010, n. 13332). 1.3 Ciò in disparte il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte che di seguito si riporta: «In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater I. fall.» (Cass., Sez.
U., 28 gennaio 2021, n. 2061).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue, per il principio della soccombenza, la condanna al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissible il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis