Cassation court dismisses appeal against municipal advertising fee, citing lack of concession title and new procedural arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by New Poster srl against a second-instance ruling that upheld a municipal fee for advertising installations. The lower courts found the company lacked a valid concession title and deemed the fee applicable even for unauthorized occupation, while rejecting new arguments regarding surface area raised for the first time in the appeal. The supreme court dismissed the case because the appellant failed to prove the lower court violated procedural rules or misapplied the law regarding the mandatory nature of the fee and the admissibility of new facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: New factual allegations raised in appeal without prior opportunity are inadmissible, and the absence of a valid concession title renders the applicable fee mandatory regardless of the occupation's legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: New Poster srl, elettivamente domiciliata in, ROMA, Via dell'Amba Aradam 24 , presso lo studio deWavvocato Cristiano Colonnelli, che la rappresenta e difende in forza di proeur5 speciale; - ricorrente - contro I.C.A.- Imposte Comunali Affini srl, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassa:Zione, = e rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Bocchino; - controricorrente — e Comune di Frosinone elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Giannetti; -con troricorren te- Avverso sentenza n. 3959/2020 della Corte d'appello di Roma, depositata il 6/8/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 3959/2020, depositata il 6/8/2020, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto l'opposizione della New Poster srl avverso avviso di accertamento n. 255/11 per C 8.228,00, emesso dalla I.C.A. Imposte Comunali Affini srl, per conto del Comune di Frosinone, a saldo di Canone di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (cd. COSAP), in relazione ad impianti pubblicitari, per l'anno 2011. La Corte territoriale ha respinto tutte le doglianze sollevate dall'appellante, rilevando che: in relazione alla contestazione sull'applicazione, ai fini della sanzione amministrativa pecuniaria, dell'art.35 del Regolamento comunale, disposizione che la contemplava per le occupazioni abusive, la New Poster non aveva dimostrato di essere in possesso di un valido titolo concessorio ed il COSAP era previsto anche in caso di occupazione abusiva; in relazione alle contestazioni sull'ampiezza della superficie occupata, le stesse risultavano nuove, non essendo state prospettate né in sede di ricorso in opposizione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, né, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione di quest'ultima, in sede di riassunzione dinanzi al Tribunale di Frosinone.
Avverso la suddetta pronuncia, la New Poster srl propone ricorso per cassazione, notificato il 18/11/2020, affidato a tre Ric. 2020 n.28854 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -2- motivi, nei confronti di I.C.A. srl (che resiste con controricorso, notificato il 28/12/2020) e del Comune di Frosinone (che resiste con controricorso notificato il 28/12/2020). E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente lamenta:
a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.2697 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che le contestazioni mosse circa la quantificazione del canone di concessione per l'occupazione di suolo per impianti pubblicitari, ai sensi dell'art.9, comma 7°, d.lgs, 507/1993, con riguardo all'ampiezza della superficie, occupata fossero nuove, mentre si trattava di prova del presupposto del credito azionato che doveva essere offerta dalla I.C.A. srl e/o dal Comune di Frosinone;
b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., dell'art.112 c.p.c., per non avere la Corte d'appello preso in esame l'eccezione formulata dalla New Poster srl in ordine all'essere stata comminata la sanzione per «omesso pagamento», ai sensi di una disposizione regolamentare che riguardava invece l'occupazione abusiva;
c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1 I. 689/1981, 7 bis d.lgs. 267/2000, atteso che la sanzione amministrativa per omesso pagamento non poteva essere irrogata in mancanza di norma specifica, con conseguente necessità di applicare l'art.7 bis citato, contemplante, in via residuale, per le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali, una sanzione amministrativa pecuniaria di gran lunga inferiore.
2. La prima censura è inammissibile. Ric. 2020 n.28854 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -3- La Corte d'appello ha rilevato che alcuna contestazione era stata sollevata dalla società opponente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in ordine all'ampiezza della superficie del suolo occupata attraverso l'installazione di impianti pubblicitari, con conseguente inammissibilità dell'eccezione nuova sollevata in appello, in violazione dell'art.345 c.p.c. . Non vi è alcuna violazione del principio dell'onere della prova in quanto si trattava di fatto giuridico impeditivo della pretesa impositiva (sotto il profilo della quantificazione), il cui onere ricadeva sul soggetto destinatario della pretesa impositiva.
3. Il secondo motivo, con il quale si lamenta l'omessa pronuncia della corte d'appello sulla questione della corretta applicabilità della sanzione prevista dall'art.35 del Regolamento comunale, comminata con l'avviso di accertamento in esame, è infondato. La Corte d'appello ha respinto la doglianza, rilevando che la New Poster non aveva dimostrato di essere in possesso di un valido titolo concessorio ed il COSAP era previsto anche in caso di occupazione abusiva. Va ribadito che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass. 452/2015; Cass.1360/2016; ).
4. Il terzo motivo è, di conseguenza, inammissibile, avendo la corte di merito ritenuta dovuta la sanzione prevista dall'art.35 del Regolamento comunale, richiesta unitamente all'importo del canone, stante l'assenza di un valido titolo concessorio. Tale ratio decidendi non viene censurata specificamente. Ric. 2020 n.28854 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -4- 5.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna delle parti controricorrenti, in complessivi C 1.500,00, a titolo di compensi, oltre C 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. t.• 1k; .• Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2004pt,là atto della ricorrenza dei presupposti processuali per it versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo Il rTidente DEPOSITATO IN C