Cassation Court dismisses suspension order as parties differ and subject matter lacks necessary identity for Article 295 CPC application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed ERREGI S.A.S.'s appeal against the Tribunal of Lecce's order suspending proceedings based on Article 295 of the Civil Procedure Code. The Tribunal had suspended the case pending the outcome of a related agency dispute in Turin, arguing a necessary connection between the two proceedings. The Court rejected this, finding that the parties differ and the subject matter involves different time periods, thus lacking the required identity for mandatory suspension. Consequently, the suspension order was annulled, and the case was remanded to the Tribunal to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 337 c.p.c.; When parties differ or the subject matter lacks identity, suspension under Art. 295 c.p.c. is not mandatory and may only be adopted facultatively under Art. 337 c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10718-2021 proposto da: ERREGI S.A.S. DI MARCO ROLLO 10175760015, elettivamente domiciliate in Sant’Agata di Militello, via San Giuseppe n. 51, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CIRILLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro D.L. ARTE S.A.S. DI GIUSEPPE LEZZI & C. 11151030159; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: F i r m a t o D a :
O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10718/2021 Numero sezionale 2972/2022 Numero di raccolta generale 12941/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 1. Il Tribunale di Lecce, con l’ordinanza in questa sede impugnata, ha disposto la sospensione del processo ex articolo 295 c.p.c.
In particolare, il giudice del merito ha osservato che tra la società D.L. ARTE e Marco ROLLO pende un giudizio che riguarda il medesimo rapporto di agenzia, nonché la modalità di calcolo delle provvigioni. Tale giudizio pende in grado di appello e, conseguentemente, appare opportuno attendere l’esito dello stesso onde evitare una possibile contrasto sostanziale di giudicati.
2. La Società ERREGI di Marco Rollo ha proposto ricorso avverso la suddetta ordinanza affidato ad un motivo.
3. La società D.L. ARTE è rimasta intimata.
4. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Annamaria Soldi, ha depositato le conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. Insussistenza del rapporto di dipendenza e pregiudizialità tra il procedimento n.6293/2018 R.G. del Tribunale di Lecce e il procedimento n.4290/2018 R.G. del Tribunale di Torino, attualmente pendente in cassazione (regolamento di competenza necessario ex art. 42 c.p.c.).
2. La Società ricorrente ritiene erronea l’ordinanza del Tribunale di Lecce che ha dichiarato la sospensione del giudizio in applicazione dell’articolo 295 c.p.c.
3. A parere della ricorrente i due giudizi non hanno nulla in comune se non la presenza di una parte processuale. Infatti, nel processo dinanzi il Tribunale di Torino ha agito la persona Ric. 2021 n. 10718 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10718/2021 Numero sezionale 2972/2022 Numero di raccolta generale 12941/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 fisica Marco Rollo mentre nel presente a giudizio ha agito la persona giuridica ERREGI sas di Rollo Marco.
4. Il ricorso è fondato. Il Procuratore Generale ha osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte: «Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposto soltanto ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., sicché ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.» (Sez. 6 - 2, Ord. n. 17936 del 2018 Sez. 6-L, Ord. n. 798 del 2015).
Nel caso di specie, inoltre, non ricorre il rapporto di pregiudizialità giuridica che presuppone identità soggettiva delle parti e medesimo oggetto, mentre nella specie le parti sono diverse e il rapporto di agenzia benché con analogo contenuto riguarda un diverso arco temporale. Il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale e richiama anche il principio di diritto della recente sentenza delle Sezioni Unite secondo il quale: In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello Ric. 2021 n. 10718 sez.
M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10718/2021 Numero sezionale 2972/2022 Numero di raccolta generale 12941/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.) (Sez.
U, Sent. n. 21763 del 2021). In conclusione la Corte, rilevata l’assenza dei presupposti per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce per la prosecuzione del giudizio e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce per la prosecuzione del giudizio e per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022.
IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia Ric. 2021 n. 10718 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e