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Ordinanza — n. 12940/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12940/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12940/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7565-2020 proposto da: COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI n. 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA ONGARO e ANTONIO IANNOTTA - ricorrente - contro FONTANELLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCA SCARPA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, artt. 111 della Costituzione, artt. 2729 c.c; Ordinanza — n. 12940/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Numero sezionale 2994/2022Numero di raccolta generale 12940/2022 Con il terzo motivo il Comune lamenta la violazione degli artt. Data pubblicazione 22/04/2022 45 del D. Lgs. n. 285 del 1992, 192 del D.P.R. n. 495 del 1992, 23 e 97 della Costituzione, 1 della Legge n. 241 del 1990, nonché il vizio della motivazione, perché l’unica norma applicabile sarebbe l’art. 39 del già richiamato Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, che non prevede alcuna competenza, per la verifica dell’apparato di cui è causa, in capo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come invece è previsto, per gli analoghi sistemi esistenti sulle strade, dall’art. 192 del D.P.R. n. 495 del 1992, richiamato dall’art. 45 del Codice della strada.

Parole chiave

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impugnazione della cancellazione revoca dell'opposizione censure procedurali ritiro dell'azione giudiziaria ordinanza comunale violazione di norme di protezione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
artt. 111 della Costituzione
Con il quarto motivo, il Comune lamenta la violazione degli artt. 111 della Costituzione, 132 c.p.c., 118 disp.att.
artt. 2729 c.c
c.p.c., 39 del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, nonché degli artt. 2729 c.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7565-2020 proposto da: COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI n. 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA ONGARO e ANTONIO IANNOTTA - ricorrente - contro FONTANELLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCA SCARPA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7565/2020 avverso la sentenza n. 1622/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, Numero sezionale 2994/2022Numero di raccolta generale 12940/2022 depositata il 17/07/2019; Data pubblicazione 22/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 375/2018 il Giudice di Pace di Venezia accoglieva il ricorso proposto da Fontanella Giuseppe avverso un verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti per violazione dell’art. 1 del Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia. Con la sentenza impugnata, n. 1662/2019, il Tribunale di Venezia rigettava l’appello interposto avverso dall’ente locale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Venezia, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Fontanella Giuseppe.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La parte controricorrente ha invece depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con sentenza n. 375/2018 il Giudice di Pace di Venezia accoglieva il ricorso proposto da Fontanella Giuseppe avverso un verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti per violazione dell’art. 1 del Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia, a seguito di superamento della velocità massima consentita, rilevata mediante apparato di rilevamento a distanza del tipo “Argos”.

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata, n. 1622/2019, rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la decisione di prime cure. Ambedue i giudici di merito F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7565/2020 valorizzavano la circostanza che il sistema “Argos” non fosse stato Numero sezionale 2994/2022Numero di raccolta generale 12940/2022 sottoposto alle previste verifiche periodiche sulla taratura.

Data pubblicazione 22/04/2022 Il ricorso, proposto dal Comune di Venezia, si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso Fontanella Giuseppe. Con il primo motivo, il Comune lamenta la violazione degli artt.12 e 14 delle Preleggi, 13 della Legge n. 689 del 1981, 39 del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, adottato ai sensi dell’art. 11, comma terzo, del D. Lgs. n. 422 del 1997, nonché dell’art.45 del D. Lgs. n. 285 del 1992. Ad avviso dell’ente locale, il sistema “Argos”, a differenza di quello “Tutor” in funzione sulle strade, misurerebbe la velocità del natante mediante una serie di fotogragfie successive, elaborate poi rispetto alla posizione GPS del natante stesso, e non invece mediante il calcolo della velocità percorsa su una determinata superficie, e sarebbe dunque molto più attendibile.

Non vi sarebbe spazio, peraltro, per l’applicazione analogica dell’art. 45, comma sesto, del Codice della strada, oggetto della pronuncia di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, ed il sistema di verifica della velocità nelle acque veneziane sarebbe regolato soltanto dall’art. 39 del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, che prescrive soltanto la “debita omologazione” degli apparati di rilevamento. Con il secondo motivo il Comune lamenta la violazione degli artt. 13 della Legge n. 689 del 1981 e 39 del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, perché nel giudizio di merito sarebbe stato dimostrato che il sistema era stato sottoposto a verifiche e tarature periodiche dal produttore, e non dall’amministrazione comunale.

Poiché le verifiche sono avvenute secondo parametri tecnico-scientifici, non vi sarebbe motivo di revocare in dubbio l’attendibilità dei loro risultati e, quindi, l’affidabilità del sistema di rilevamento a F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7565/2020 distanza.

Numero sezionale 2994/2022Numero di raccolta generale 12940/2022 Con il terzo motivo il Comune lamenta la violazione degli artt. Data pubblicazione 22/04/2022 45 del D. Lgs. n. 285 del 1992, 192 del D.P.R. n. 495 del 1992, 23 e 97 della Costituzione, 1 della Legge n. 241 del 1990, nonché il vizio della motivazione, perché l’unica norma applicabile sarebbe l’art. 39 del già richiamato Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, che non prevede alcuna competenza, per la verifica dell’apparato di cui è causa, in capo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come invece è previsto, per gli analoghi sistemi esistenti sulle strade, dall’art. 192 del D.P.R. n. 495 del 1992, richiamato dall’art. 45 del Codice della strada.

Con il quarto motivo, il Comune lamenta la violazione degli artt. 111 della Costituzione, 132 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c., 39 del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, nonché degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la mancanza dell’omologazione ministeriale renderebbe inaffidabile il sistema, nonostante che collaudo e verifiche periodiche siano stati assicurati da soggetti dotati di specifica competenza tecnica. Le quattro censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono inammissibili.

E’ vero che la circolazione nelle acque del Comune di Venezia, ed in genere della laguna veneta, non è regolata dalle norme del codice della strada, bensì dal Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta, ma è egualmente vero che detta normativa, in particolare all’art. 39, prescrive l’obbligo che gli apparati di rilevamento della velocità dei natanti a distanza siano “debitamente omologati”. Il Tribunale afferma che detta omologazione debba provenire dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti, ipotizzando un’applicazione analogica dell’art. 192 del D.P.R. n. 495 del 1992, espressamente richiamato, per gli apparati di rilevazione sulle strade, dall’art. 45 F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7565/2020 del Codice della strada. A prescindere dalla correttezza di tale Numero sezionale 2994/2022Numero di raccolta generale 12940/2022 ipotesi interpretativa, contestata dal Comune in quanto il già Data pubblicazione 22/04/2022 richiamato Regolamento della laguna veneta non contiene il richiamo esplicito dell’art. 192 del D.P.R. n. 495 del 1992, va evidenziato che il Tribunale afferma comunque la necessità che l’apparecchiatura sia “omologata e periodicamente tarata”, applicando alla fattispecie le prescrizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015 per gli analoghi sistemi di rilevamento a distanza esistenti sulle strade.

Questa seconda affermazione, pienamente condivisibile alla luce della sostanziale analogia delle due fattispecie (il fatto, invero, che il sistema “Argos” utilizzi una tecnologia differente dal “Tutor” non appare rilevante, posto che la Corte Costituzionale ha affermato che, in ogni caso, a fronte dell’uso della tecnologia di rilevamento a distanza, sussiste l’interesse pubblico alla garanzia dell’affidabilità del sistema utilizzato), non risulta specificamente attinta dai motivi di censura. Il Comune, infatti, afferma soltanto che il sistema sarebbe stato omologato e verificato periodicamente da “soggetti dotati di speciale competenza tecnica” (pag. 28 del ricorso), senza tuttavia precisare neanche di quali soggetti si tratti.

Né è possibile censurare, come vorrebbe fare il ricorrente con il quarto motivo di doglianza, la mancata configurazione, da parte del giudice di merito, di una presunzione di attendibilità dell’apparato, in presenza dei predetti controlli eseguiti da soggetti specializzati, trattandosi di valutazione di merito. Da quanto precede discende la carenza di specificità, e dunque l’inammissibilità, di tutte le censure proposte dal Comune”. Alla luce della rinuncia depositata dal Comune, ricorrente, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità.

In assenza di accettazione della rinuncia da parte controricorrente, vanno liquidate in favore di quest’ultima le spese, come da dispositivo. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7565/2020 Numero sezionale 2994/2022 PQM Numero di raccolta generale 12940/2022Data pubblicazione 22/04/2022 La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese, che liquida in € 700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E