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Ordinanza — n. 12939/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to use preventive technical certification for hidden defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12939/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the buyer failed to exhaust necessary procedural steps before litigation. The buyer alleged hidden defects in a vehicle but did not utilize the preventive technical certification tool available at the time of delivery. Consequently, the court found the claim procedurally flawed and dismissed the request for price reduction.

Regesto Legislator

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Art. 1480 c.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: A buyer claiming hidden defects must first attempt to obtain a preventive technical certification; failure to do so renders the subsequent claim inadmissible.

Parole chiave

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preventive technical certification hidden defects in goods inadmissible cassation appeal buyer's diligence obligation procedural exhaustion requirement contratto di compravendita di veicoli spese del veicolo a motore guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 380-bis c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
ART. 380-BIS COD. PROC. CIV
380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23611-2020 proposto da: PENTASSUGLIA GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA DI BRUNO n. 14, presso lo studio dell'avv. ANTONIO STIGLIANI, rappresentato e difeso dall’avv. DARIO LUNDER - ricorrente - contro MORENO MOTOR COMPANY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA n. 38, presso lo studio dell'avv. PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. STEFANO DONATI - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23611/2020 nonchè contro Numero sezionale 3790/2022Numero di raccolta generale 12939/2022 GOW – GULF OIL & WARRANTY S.R.L. Data pubblicazione 22/04/2022 - intimata - avverso la sentenza n. 806/2019 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 28.12.2014 Pentassuglia Gianluca evocava in giudizio Moreno Motor Company S.r.l. e GOW – Gulf Oil & Warranty S.r.l. innanzi il Tribunale di Trieste al fine di ottenere la riduzione del prezzo di vendita di un veicolo, asseritamente affetto da vizi occulti. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 734/2017, accoglieva in parte la domanda, riducendo il corrispettivo per la compravendita di cui è causa di € 4.031,19. Interponeva appello avverso detta decisione Moreno Motor Company S.r.l. e la Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, n. 806/2019, resa nella resistenza del Pentassuglia e nella contumacia di Gow S.r.l., accoglieva il gravame, rigettando la domanda proposta dall’attore in prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Pentassuglia Gianluca, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Moreno Motor Company S.r.l. Gow S.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale la parte controricorrente ha depositato nota spese. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23611/2020 Numero sezionale 3790/2022 INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Numero di raccolta generale 12939/2022Data pubblicazione 22/04/2022 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste, in riforma della decisione di prime cure, rigettava la domanda di riduzione del prezzo di vendita di un veicolo proposta da Pentassuglia Gianluca nei confronti di Moreno Motor Company S.r.l. e Gow S.r.l., in conseguenza dei vizi occulti del bene compravenduto denunciati dall’acquirente.

La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che taluni dei difetti (il malfunzionamento del comando di apertura di una portiera, del parking control e delle luci di emergenza) avessero natura palese e dunque erano noti, o comunque conoscibili, dal Pentassuglia, con l’uso dell’ordinaria diligenza, mentre per altro, avente natura occulta (il malfunzionamento del cambio), non fosse stata conseguita la prova certa della loro risalenza all’epoca della consegna del veicolo, poiché il Pentassuglia non aveva fatto ricorso allo strumento dell’accertamento tecnico preventivo.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Pentassuglia affidandosi a tre motivi. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe irragionevolmente ritenuto non conseguita la prova della risalenza alla data della consegna del veicolo del difetto al cambio, senza considerare sia le risultanze della C.T.U. esperita in corso di causa, che aveva confermato l’esistenza del vizio in esame, sia l’offerta transattiva della convenuta Gow S.r.l., che nel corso del giudizio aveva proposto di definire la lite con offerta al Pentassuglia di un cambio revisionato al costo di € 1.700.

Sussisterebbe quindi, ad avviso del ricorrente, un insanabile contrasto logico delle varie parti della motivazione, e di essa, nel suo complesso, rispetto alle risultanze dell’istruttoria esperita in corso di causa. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’errore di percezione in cui sarebbe incorso il giudice di appello, sempre in relazione all’apprezzamento F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23611/2020 delle risultanze istruttorie. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente Numero sezionale 3790/2022Numero di raccolta generale 12939/2022 contrasta l’affermazione della Corte distrettuale, secondo cui Data pubblicazione 22/04/2022 sarebbe stato opportuno, da parte sua, ricorrere allo strumento dell’accertamento tecnico preventivo, osservando che quest’ultimo è per legge limitato alle sole ipotesi in cui vi sia timore di dispersione della prova.

Le tre censure, meritevoli di esame congiunto, sono inammissibili, in quanto esse si risolvono nell’invocazione di un riesame del fatto, precluso in Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) e nella richiesta di una revisione critica dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, esso pure escluso, alla luce del principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, peraltro, sussisteva un evidente rischio di dispersione della prova, legato all’inevitabile aggravio dell’usura del cambio derivante dalla circolazione del veicolo di cui è causa; e dunque, proprio alla luce della giurisprudenza della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23611/2020 Corte costituzionale indicata a pag. 22 del ricorso, il Pentassuglia Numero sezionale 3790/2022Numero di raccolta generale 12939/2022 avrebbe dovuto, usando l’ordinaria diligenza, ricorrere allo Data pubblicazione 22/04/2022 strumento dell’accertamento tecnico preventivo, allo scopo di conseguire la prova dell’esistenza del difetto lamentato già all’epoca della consegna del bene”.

Il Collegio condivide la proposta del relatore. La nota spese depositata da parte controricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non può essere considerate come memoria, ai fini delle spese. Queste ultime, inoltre, vanno regolate sulla base del valore effettivo della causa, pari ad € 7.824,60 come indicato a pag. 5 del ricorso, anziché sulla minor somma di € 5.000 indicata in chiusura del predetto atto. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte controricprrente.

Nulla, invece, per la parte rimasta intimata. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23611/2020 Numero sezionale 3790/2022 Numero di raccolta generale 12939/2022Il PresidenteData pubblicazione 22/04/2022 (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m