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Ordinanza — n. 12936/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against court-appointed lawyer fee liquidation, ruling reimbursement due for futile debt recovery attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12936/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Giovanni Bitto's appeal against the Milan Tribunal's rejection of his opposition to a court-appointed defense fee liquidation. Bitto argued he was entitled to compensation for attempting to recover his fees from the client, a claim the lower court denied. The Supreme Court ruled in his favor, citing established case law that mandates reimbursement of such expenses when the execution procedure is futile.

Regesto Legislator

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Art. 82, Art. 116 DPR n. 115/2002; The court-appointed defense lawyer is entitled to reimbursement of expenses related to futile execution proceedings for fee recovery during the liquidation phase.

Parole chiave

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court-appointed defense lawyer fee liquidation opposition futile execution proceedings reimbursement of expenses civil procedure appeal restituzione delle prestazioni indennizzo del difensore d'ufficio risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 82 DPR n. 115/2002
Art. 116 DPR n. 115/2002
art. 380-bis c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
ART. 380-BIS COD. PROC. CIV
“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30484 del 19/12/2017
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 31820 del 05/12/2019
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 31820 del 05/12/2019, Rv.
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32764 del 12/12/2019
656260 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32764 del 12/12/2019, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27381-2020 proposto da: BITTO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avv. PIETRO DELLA CASA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l’ordinanza depositata il 14/01/2020 del TRIBUNALE DI MILANO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27381/2020 Numero sezionale 3798/2022 Con decreto del 15.1.2019 veniva liquidato, in favore di Bitto Numero di raccolta generale 12936/2022Data pubblicazione 22/04/2022 Giovanni, il compenso spettantegli a fronte dell’attività svolta come difensore di ufficio di un soggetto imputato in un procedimento penale.

Avverso tale provvedimento proponeva opposizione il Bitto, dolendosi del quantum liquidato e del mancato riconoscimento dei compensi relativi all’attività di recupero del credito, svolta nei confronti dell’assistito. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Bitto Giovanni, affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustiia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione proposta da Bitto Giovanni avverso il provvedimento con cui era stata impugnata la liquidazione del compenso riconosciutogli come difensore d’ufficio di un imputato in un procedimento penale, negando –per quanto qui ancora rileva– la spettanza del compenso relativo al tentativo di recupero del credito. Ricorre per la cassazione di detto provvedimento Bitto Giovanni, con l’unico motivo di ricorso con il quale attinge questa specifica statuizione.

Il ricorso è fondato, alla luce del principio secondo cui “Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27381/2020 dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da Numero sezionale 3798/2022Numero di raccolta generale 12936/2022 parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e Data pubblicazione 22/04/2022 116 del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 30484 del 19/12/2017, Rv. 647174; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 31820 del 05/12/2019, Rv. 656260 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32764 del 12/12/2019, Rv. 656261)”. Il Collegio condivide la proposta del relatore. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a