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Ordinanza — n. 12933/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal, rejecting active standing claim but overturning dismissal of liability due to professional negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12933/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first appeal ground inadmissible while accepting the second, thereby quashing the lower court's decision. The lower court had dismissed the professional association's claim for fees due to lack of proof regarding the transfer of professional credits to the association. However, the Supreme Court ruled that if active standing is denied because the association cannot prove it holds the rights, passive standing for liability must also be denied, as the individual professionals remain the proper parties for both payment and damages.

Regesto Legislator

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Art. 36, 2697 c.c.; Art. 75, 116, 132 c.p.c.: Where the active standing of a professional association is excluded due to unproven transfer of professional credits, the passive standing for liability arising from the same professional mandate must likewise be excluded, as the individual professionals remain the proper subjects of the legal relationship.

Parole chiave

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professional standing active and passive professional negligence transfer of credits cassation admissibility difetto di legittimazione dell'associazione revoca del credito al consumo associazione con scopo economico

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 75 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
art. 380-bis c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27706-2020 proposto da: STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO RAG. DI GIULIO – RAG. ROMMOZZI, in persona dei titolari e rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 17/a, presso lo studio dell’avv. MICHELE CLEMENTE, rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANNI LAURIOLA - ricorrente - contro DIODORI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. DA PALESTRINA n. 48, presso lo STUDIO PROFESSIONALE NATALI, rappresentata e difesa dall’avv. GIANCARLO FAZI - controricorrente - F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27706/2020 avverso la sentenza n. 671/2020 del TRIBUNALE DI MACERATA;Numero sezionale 3799/2022Numero di raccolta generale 12933/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Data pubblicazione 22/04/2022 08/04/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata il Tribunale di Macerata, in accoglimento del gravame proposto da Diodori Alessandra avverso la decisione del Giudice di Pace di Tolentino, revocava il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso da quest’ultimo in favore dello Studio Commerciale Associato Rag. Di Giulio – Rag. Rommozzi, ritenendo non provata la legittimazione attiva dell’associazione professionale, non avendo i due professionisti depositato, nel corso del giudizio di merito, lo statuto associativo comprovante il trasferimento dei crediti professionali dai singoli associati all’associazione professionale.

Con la medesima sentenza, il Tribunale condannava l’associazione professionale al risarcimento del danno cagionato alla cliente per inadempimento. Ricorre per la cassazione di detta decisione lo Studio Commerciale Associato Rag. Di Giulio – Rag. Romozzi, affidandosi a due motivi Resiste con controricorso Diodori Alessandra. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso. Il Collegio condivide detta proposta soltanto in relazione al primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 36, 2697 c.c., 75, 116 e 132 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la titolarità sostanziale del rapporto in capo all’associazione professionale.

Detta censura è inammissibile, poiché il giudice di merito ha escluso la legittimazione attiva dell’associazione professionale a F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27706/2020 Numero sezionale 3799/2022 pretendere il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni rese Numero di raccolta generale 12933/2022Data pubblicazione 22/04/2022 in favore della Diodori perché l’odierno ricorrente non aveva prodotto, nel giudizio di merito, lo statuto associativo comprovante il trasferimento della titolarità del credito in capo dal singolo associato all’associazione, o comunque la legittimazione di questa ad agire per conto ed in luogo dell’associato stesso.

Tale statuizione, non attinta dai motivi di ricorso, è sufficiente a giustificare il rigetto della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria. Nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza, depositata dopo la proposta di inammissibilità, il ricorrente afferma che il Tribunale “… aveva dato atto dell’avvenuta produzione dello statuto associativo” (cfr. pag. 2 della memoria). Tale circostanza, che non emerge dalla lettura della decisione oggetto di impugnazione, non è stata dedotta nel motivo di ricorso in esame: in esso, infatti, il ricorrente enfatizza, piuttosto, il fatto che al giudizio di merito ebbero a partecipare i due professionisti associati, unici soci e titolari dell’associazione professionale, ed afferma che, da ciò, si ricaverebbe “… la piena volontà degli stessi di conferire all’associazione … la capacità ad acquisire la titolarità sostanziale del rapporto in questione e i diritti di credito conseguenti allo svolgimento del rapporto contrattuale intercorso con la Diodori, ivi compreso il conferimento dell’incarico ad agire per riscuotere il compenso maturato” (cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso).

Il Collegio rileva l’intrinseca contraddizione esistente tra la prospettazione offerta nel motivo di ricorso, che evidentemente presuppone la mancata produzione, in atti del giudizio di merito, dello statuto associativo, e l’opposta tesi sostenuta nella memoria, secondo cui l’atto in questione sarebbe stato, invece, depositato in prime cure. nella fase di merito. La seconda ipotesi, comunque, non può essere presa in considerazione, da un lato in quanto non proposta nel motivo di ricorso, ed in ogni caso per difetto di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27706/2020 Numero sezionale 3799/2022 specificità della deduzione, poiché il ricorrente non indica nè il Numero di raccolta generale 12933/2022Data pubblicazione 22/04/2022 momento, nè lo strumento processuale, mediante il quale l’ipotetica produzione dello statuto associativo sarebbe stata eseguita in atti di primo grado.

Con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 36, 2697 c.c., 75, 116 e 132 c.p.c., perché il giudice di merito, dopo aver escluso la legittimazione attiva dell’associazione, avrebbe invece ritenuto sussistente la piena legittimazione passiva dell’associazione per i danni lamentati dalla Diodori derivanti dall’accertata negligenza nell’adempimento della prestazione professionale. La censura è fondata. La legittimazione, infatti, va accertata in relazione al rapporto negoziale, e non alla singola pretesa da esso scaturente, con la conseguenza che, laddove venga esclusa la legittimazione attiva a pretendere il pagamento del compenso relativo ad una determinata prestazione, allo stesso modo va esclusa la legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla cattiva esecuzione dell’incarico.

Nel caso di specie, dunque, una volta affermato che la mancata produzione in atti del giudizio di merito dello statuto dell’associazione professionale impediva di poter ritenere quest’ultima legittimata attivamente a pretendere il saldo delle prestazioni professionali rese, in favore della cliente Diodori, dai singoli professionisti associati, allo stesso modo si sarebbe dovuta escludere, per converso, la legittimazione passiva della medesima associazione in relazione ai danni cagionati dalla scorretta esecuzione dell’incarico. Quest’ultimo, infatti, era stato conferito ai singoli professionisti e da essi era stato eseguito; in mancanza della prova del trasferimento della titolarità del rapport all’associazione, dunque, erano i singoli professionisti a poter agire per il saldo del loro compenso, e a dover rispondere del loro operato.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27706/2020 Numero sezionale 3799/2022 In definitiva, quindi, va accolto il secondo motivo di ricorso, Numero di raccolta generale 12933/2022Data pubblicazione 22/04/2022 mentre va dichiarato inammissibile il primo.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Macerata, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Macerata, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022.

Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a