Italian Supreme Court dismisses revocation appeal due to failure to timely deposit integration documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible because the applicant failed to deposit the necessary integration documents within the statutory twenty-day period. Although the applicant eventually submitted the documents to complete the adversarial proceedings, the court held that the specific deadline for this deposit had already expired. Consequently, the appeal was dismissed as non-procedural, and the applicant was ordered to pay the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 371 bis c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The failure to deposit integration documents within the strict twenty-day deadline renders the revocation appeal inadmissible, regardless of subsequent compliance.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29936-2020 proposto da: VOTTA GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE ARDIGO' 42, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO BRAGAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO VOTTA; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato DANIELA ANZIANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DARIO BOTTURA, GIUSEPPE FIORENTINO; MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29936/2020 Numero sezionale 3766/2022 Numero di raccolta generale 12930/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6733/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del’8/4/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELL DECISIONE Esaminati gli atti del proc. n. 29936/2020; rilevato che: Giuliano Votta ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 6733/2020, nei confronti dell’I.N.P.S., del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che resistono con controricorsi; la sentenza impugnata per revocazione vedeva tuttavia quali parti altresì la società NonsoloMeeting NSM Group s.r.l. (già NonsoloMeeting di Manuela Coraini & c. s.n.c.), la società Ellepì s.r.l. (già Ellepì Congressi s.r.l.), Delia Gaetana Riva e Francesco Barone; la medesima sentenza n. 6733/2020 rigettò il ricorso principale di Giuliano Votta e di Delia Gaetana Riva, dichiarò inammissibile il ricorso incidentale di Francesco Barone, dichiarò estinto per rinuncia il giudizio per cassazione nei confronti di NonsoloMeeting NSM Group s.r.l. e di Ellepì s.r.l., condannò in solido Giuliano Votta, Delia Gaetana Riva, NonsoloMeeting NSM Group s.r.l. ed Ellepi s.r.l. a rimborsare ai controricorrenti le spese processuali; il ricorso per revocazione è stato inizialmente intimato e notificato nei soli confronti dell’I.N.P.S., del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29936/2020 Numero sezionale 3766/2022 Numero di raccolta generale 12930/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 la domanda di revocazione di una sentenza va proposta, per il principio della necessaria identità delle parti processuali dei giudizi di impugnazione, nei confronti di tutti i soggetti che abbiano preso parte al processo conclusosi con la sentenza di cui venga, appunto, chiesta la revoca, a nulla rilevando la natura della pronuncia resa riguardo ai medesimi (cfr.
Cass. n. 3228 del 1987; Cass. n. 1583 del 2020); neppure ha rilievo la considerazione svolta dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., secondo cui il “procedimento è relativo a cause scindibili”, giacché le parti agivano “per ottenere una pronuncia costituiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. ciascuna con riferimento ad una diversa unità immobiliare”, e, peraltro, le società “Non Solo Meeting di Manuela Coraini & c. s.n.c. e Ellepi s.r.l. non hanno neppure concluso il procedimento, tanto che nei loro confronti fu pronunciata l’estinzione della causa”; nel giudizio di revocazione, invero, come detto, comportando esso un judicium rescindens ed un judicium rescissorium, opera piuttosto, e vieppiù, il principio generale secondo cui le parti del grado di impugnazione non possono mai essere diverse da quelle del grado concluso con il provvedimento impugnato, avendo la revocazione lo stesso oggetto di giudizio del procedimento anteriormente svoltosi e comportandone, se accolta, la caducazione, con pronuncia rescissoria affidata al medesimo giudice che ha condotto il giudizio rescindente, il che determina una ragione ex se di inscindibilità della causa per ragioni di carattere processuale, al fine di evitare giudicati contrastanti nei confronti di coloro che siano stati parti della stessa pronuncia revocanda, ed esclude altresì che possa configurarsi una autonomia fra distinti rapporti processuali cui ricollegare, ad esempio, la definitività della rispettiva declaratoria di estinzione (nella specie intervenuta nei rapporti riguardanti la NonsoloMeeting NSM Group s.r.l. e la Ellepì s.r.l.);
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29936/2020 Numero sezionale 3766/2022 Numero di raccolta generale 12930/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 il ricorso per revocazione proposto, come nella specie, nei confronti soltanto di alcuna delle parti della sentenza revocanda, è quindi viziato da difetto di integrità del contraddittorio, con necessità di disporre la notificazione nei riguardi delle parti pretermesse;
è stata perciò ordinata l’integrazione del contraddittorio, mediante notificazione del ricorso, ex art. 331 c.p.c., alla società NonsoloMeeting NSM Group s.r.l. (già NonsoloMeeting di Manuela Coraini & c. s.n.c.), alla società Ellepì s.r.l., a Delia Gaetana Riva ed a Francesco Barone, nelle forme di cui all’art. 377, comma 3, c.p.c.; su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio; il ricorrente Giuliano Votta ha tuttavia presentato in data 23 marzo 2022 memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., provvedendo contestualmente al deposito dei ricorsi notificati per l’integrazione del contraddittorio, senza così rispettare il termine di venti giorni di cui all’art.371 bis c.p.c.; il ricorso va comunque dichiarato improcedibile ex art. 371 bis c.p.c., in quanto, pur eseguita l’integrazione del contraddittorio nel termine fissato, fa difetto il diverso e successivo adempimento del tempestivo deposito degli atti di integrazione del contraddittorio notificati; avendo il ricorrente dato causa al difetto di integrità del contraddittorio nel presente giudizio, consegue altresì la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di revocazione in favore dei controricorrenti, nell’ammontare liquidato in dispositivo; sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29936/2020 Numero sezionale 3766/2022 Numero di raccolta generale 12930/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata improcedibile.
P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di revocazione, che liquida in favore dell’I.N.P.S. in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, ed in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze in complessivi € 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D