Italian court dismisses appeal claiming rateization request interrupts tax debt prescription period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed Guido Vergani's cassation appeal against the Milan Court of Appeal's decision upholding a five-year prescription period for tax debts. Vergani argued that submitting a rateization request constituted a formal recognition of the debt, thereby interrupting the prescription term, contrary to established precedent. The court rejected this claim, ruling that the rateization request was merely a request for payment modalities and did not inherently express the voluntary intent to recognize the debt required to interrupt prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., commi 3 e 5; Art. 1, comma 2-ter, d.l. n. 78/1998: A request for installment payment of tax debts does not constitute a formal recognition of the debt and therefore does not interrupt the five-year prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31950-2020 proposto da: VERGANI GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CALO', rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO PAOLO BREVI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; - controricorrenti - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE C.F. 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA.
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 388/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 31950 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- RG 31950/2020 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 388/2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stata respinta l'opposizione proposta da Guido Vergani, avverso due avvisi di addebito, fondata sulla intervenuta prescrizione quinquennale.
2. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, ha ritenuto corretta l'impostazione del primo giudice relativamente alla ritenuta natura di atto di riconoscimento del proprio debito costituito dalla presentazione, da parte del contribuente, della istanza di rateizzazione.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Guido Vergani affidato ad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso l'INPS, anche quale procuratore speciale della SCCI spa. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico motivo si denuncia la contraddittoria e/o falsa motivazione con riferimento alla istanza di rateizzazione, per la violazione dei commi 3 e 5 dell'art. 360 cpc. Si deduce che la Corte di merito, discostandosi da alcuni precedenti di legittimità, erroneamente aveva ritenuto che l'istanza di rateizzazione delle cartelle esattoriali rappresentasse un atto di riconoscimento del debito come tale idoneo, anche e soprattutto, ad interrompere eventuali termini prescrizionali maturati e/o maturandi.
2. Il motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.
3. In punto di diritto la decisione della Corte territoriale è conforme all'orientamento di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo il quale la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla I. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la RG 31950/2020 quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 10327/2017; Cass. n. 20260/2021).
4. Con un accertamento in fatto, insindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato, i giudici del merito hanno poi rilevato la volontà espressa, libera e senza condizionamenti del contribuente di rinunciare al diritto di opporsi e di riconoscere il proprio debito con ogni effetto di legge.
5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di parte controricorrente, che si liquidano come da dispositivo; nulla per l'ADER che non ha svolto attività difensiva.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore di parte controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per la resistente che non ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l'8 marzo 2022 Il P