Ordinanza — n. 12902/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 28686-2020 proposto da: ARTALE CORRADO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, L.G0 C.GOLDONI 47, presso lo studio dell'avvocato FABIO PUCCI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIE I I A CORETTI; - resistente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS; - intimate - avverso la sentenza n. 818/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 91 cod. proc. civ, art. 92 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 12902/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di condanna alle spese ex art. 92 cpc e di compensazione delle stesse, per essere stata erroneamente ravvisata, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28686-2020 proposto da: ARTALE CORRADO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, L.G0 C.GOLDONI 47, presso lo studio dell'avvocato FABIO PUCCI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIE I I A CORETTI; - resistente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS; - intimate - avverso la sentenza n. 818/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 28686 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- RG 28686/2020 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 818/2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, che confermava nel resto, ha dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione il credito vantato nei confronti di Corrado Maria Artale di cui a tre cartelle esattoriali (rispetto ai dodici titoli impugnati) e ha dichiarato, altresì, l'inefficacia del preavviso di fermo notificato 1'11.5.2015 unicamente in relazione agli importi afferenti le suindicate cartelle prescritte; ha, infine, condannato l'appellante Artale al pagamento della metà delle spese del doppio grado, compensandole nel resto, in considerazione dell'accoglimento parziale del gravame costituente una situazione di soccombenza reciproca tra le parti.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Corrado Maria Artale affidato a due motivi.
3. L'ADER e la SCCI spa non si sono costituiti mentre l'INPS, senza svolgere attività difensiva, si è invece costituito.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che, a fronte di n. 12 cartelle, di cui alcune estinte per prescrizione e altre cancellate direttamente dall'Agenzia delle Entrate, solo una era rimasta attiva, per cui era stata disposta una condanna alle spese nei confronti di esso ricorrente, non considerando che già la semplice cancellazione dei titoli avrebbe comportato la compensazione delle spese.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di condanna alle spese ex art. 92 cpc e di compensazione delle stesse, per essere stata erroneamente ravvisata, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
4. I motivi sono infondati.RG 28686/2020 5. Ai fini delle determinazioni sulle spese di lite, occorre avere riguardo a quanto deliberato dai giudici di seconde cure, in riferimento al merito della pretesa, che è divenuto definitivo per la formazione del giudicato interno; non può assumere rilevanza, infatti, l'eventuale asserito provvedimento di cancellazione adottato in altra sede di cui si è fatto generico cenno nel ricorso.
6. Orbene, la Corte territoriale, in relazione alla domanda di declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo concernente 12 titoli di pagamento (tra cartelle e avvisi di addebito), ha ritenuto prescritti solo i crediti portati da tre cartelle. Per gli altri, la pretesa esattoriale è stata considerata fondata, non risultando maturato il termine quinquennale di prescrizione; per alcuni titoli (relativi all'anno 2010), poi, ha disatteso anche la eccezione dell'ADER che fossero stralciate perché inferiori a mille euro (altre 9 cartelle), avendo sottolineato che gli importi, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultavano rispettivamente superiori ai mille euro 7.
In un contesto impugnatorio in cui le censure difettano di specificità e di autosufficienza (relativamente all'importo delle cartelle e alla mancata indicazione dei provvedimenti di cancellazione), deve rilevarsi che la questione della "cancellazione" delle cartelle è stata esaminata dalla Corte territoriale (primo motivo), anche se in senso negativo rispetto alle prospettazioni delle parti, e la valutazione sulla soccombenza reciproca risulta conseguentemente corretta (secondo motivo), sia in ordine all'esito complessivo del giudizio (essendovi stata parziale riforma della sentenza di primo grado) sia perché non tutte le cartelle sono state annullate.
8. E' opportuno precisare che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. n. 13356/2021).
9. Inoltre, in caso di soccombenza reciproca il giudice - a cui è inibito soltanto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa - può RG 28686/2020 liberamente disporre la compensazione delle spese processuali a prescindere dall'eventuale differenza di valore tra le domande o d'importanza tra le tesi giuridiche respinte nei confronti dell'una e dell'altra parte e senza che egli sia, quindi, tenuto a valutare il rapporto di proporzionalita tra le due soccombenze.
10. Infine, si configura la violazione del precetto di cui all'art. 91 cod. proc. civ. - che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 cod. proc. civ. - solo ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. n. 12963/2007; Cass. n. 13229/2011): ipotesi questa non ravvisabile nel caso in esame.
11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
12. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non essendo stata svolta dagli intimati attività difensiva.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1'8 marzo 2