Cassation court remits case to public hearing due to significant legal issue regarding tax rebate timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court remitted the case to a new public hearing rather than issuing a final judgment on the tax rebate dispute. The tax agency argued that the reduced duty rate applies only from the date of the specific application, while the taxpayer claimed eligibility began earlier based on the nature of the hospital's activities. The court determined the legal question's importance warranted public deliberation under specific procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a legal issue involves particular relevance, the court must treat it in public hearing and remit the case to a new role.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24787-2019 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE, (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro A2A SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO VERNA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1814/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente impugnava il diniego di rimborso di accise per forniture di gas naturale effettuate a partire dal 20 gennaio 2012 per l'azienda ospedaliera di Varese in quanto l'impiego di gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le strutture operative dei servizi sanitari regionali è compreso tra gli usi industriali di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995 con conseguente fruizione dell'aliquota agevolata: il diniego veniva motivato in quanto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riteneva che l'applicazione dello specifico trattamento fiscale potesse decorrere solo dalla data dell'istanza presentata al fine di usufruire di tale aliquota agevolata ossia dal 17 novembre 2014; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane affermando che l'Azienda ospedaliera in astratto era esclusa dall'applicazione della tariffa agevolata in ragione della sua natura di ente del servizio sanitario nazionale e solo dal 30 luglio 2014 la stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli tenuto conto del modello privatistico impartito dalla legge alle ASL e alle aziende ospedaliere, ha deciso che l'attività di tali aziende ospedaliere fosse da ricomprendersi fra gli usi industriali cosicché la parte Ric. 2019 n. 24787 sez.
MT - ud. 23-03-2022 -2- contribuente aveva avuto possibilità di chiedere il rimborso solo dopo la chiara interpretazione data alle norme esistenti. L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 25 gennaio 2022, n. 2100, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 14 e 26 del d.lgs. n. 504 del 1995 e 4 del D.M. 12 luglio 1977 in quanto l'aliquota agevolata dell'accisa sul gas metano per usi industriali, beneficio soggetto al controllo tecnico del Fisco, non spetta che a far data dalla relativa istanza.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 23 marzo 2022. Il Pre idente Mauro ci DEPOSITATO IN CANCELLERIA