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Ordinanza Interlocutoria — n. 12898/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses VAT refund appeal by remanding case to join another pending appeal against same tax authority decision.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12898/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal by Olbia 1 s.r.l. against the Lazio Regional Tax Commission's decision denying a VAT refund. The company argued the tax authority was liable for a non-existent real estate transaction involving tax fraud under Article 60bis of the VAT Code. The court ruled that since the appeal concerns the same underlying judgment as another pending appeal, the case must be remanded to a new docket to be heard jointly with the other proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 60bis D.P.R. 633/72: When multiple appeals concern the same judgment, the Court of Cassation may order remittal to a new docket for joint hearing to ensure procedural efficiency and uniformity of decision.

Parole chiave

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VAT refund denial tax fraud allegation joint hearing procedure remittal to new docket Article 380-bis civil code tax liability attribution Cassation appeal dismissal sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
633/72 della cessionaria in relazione ad una operazione di compravendita immobiliare ritenuta soggettivamente inesistente in frode all'Iva; - l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 60bis D.P.R. 633/72
1275/23/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto del ricorso proposto avverso provvedimento di diniego di rimborso Iva fondato sulla assunta responsabilità ex art. 60bis del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
633/72 della cessionaria in relazione ad una operazione di compravendita immobiliare ritenuta soggettivamente inesistente in frode all'Iva; - l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA i Sul ricorso iscritto al numero 30053 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Olbia 1 s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Alberto Martelli, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) albertomartelli@ordineavvocatiroma.org ; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1835/01/20, depositata in data 23 giugno 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Olbia 1 s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 1275/23/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto del ricorso proposto avverso provvedimento di diniego di rimborso Iva fondato sulla assunta responsabilità ex art. 60bis del d.P.R. n. 633/72 della cessionaria in relazione ad una operazione di compravendita immobiliare ritenuta soggettivamente inesistente in frode all'Iva; - l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE - preliminarmente, in accoglimento dell'istanza di trattazione congiunta del presente ricorso con quello n. 551/2021, pendente dinanzi a codesta sezione, trattandosi di impugnativa della medesima sentenza di appello della CTR del Lazio n. 1835/1/2020, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo per la riunione con il ricorso RG 551/2021; P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la riunione con il ricorso RG 551/2021; Così deciso in Roma il 9 marzo 2022 I Presidernte ) DEPOSITATO IN