Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 12882/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal, declaring the lawsuit extinguished under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 12882/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Balde Moussa, withdrew the action against the Ministry of the Interior, citing the procedural requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and no costs were assigned to either party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the extinction of the proceedings, terminating the litigation without the need for further judicial intervention.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure plaintiff withdrawal dismissal without merits chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono del procedimento condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. 68 of 2016 converted into Law 197/16
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO RG 7620/2021 Roma, sul ricorso proposto da: BALDE MOUSSA, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Vigliotti, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: decreto del Tribunale di Milano nr. 5155/2020 del 17.07.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordin tore Pres. Giacinto isogni DEPOSITATO IN CANCELLERIA i oggi,