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Decreto — n. 12881/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to withdrawal; judgment declared void; no costs awarded.

Numero d'incarto Decreto — n. 12881/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit, satisfying the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. The appellant formally renounced the proceedings, leading the court to declare the case extinguished without further examination of the merits. Consequently, the judgment was declared void, and no costs were assigned to either party due to the lack of defensive activity by the opposing party.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the lawsuit extinguishes the proceedings, rendering the judgment void and precluding further litigation on the same subject.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of lawsuit extinction of proceedings void judgment Code of Civil Procedure no costs awarded appellant renunciation procedural dismissal ritiro dell'atto procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

TO RG 6553/2021 Roma, sul ricorso proposto da: CURATELA FALLIMENTO DANZA MICHELE in proprio e quale titolare della DITTA INDIVIDUALE DANZA MICHELE, in persona del Curatore pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cuccuini Giovanna e Vannutelli Patrizio, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: DI BLASI MICHELE INTIMATO avverso: sentenza del tribunale di Arezzo nr. 61/2021 pubblicata in data 28.01.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordin e Pres. Giacinto W ogni DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, I i t L