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Ordinanza — n. 12812/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against tax assessment for failure to examine a decisive settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12812/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, striking down the judgment only regarding the failure to examine a specific settlement agreement. While the court dismissed the claim that the commission ignored a crucial invoice and rejected the argument that the burden of proof lay with the taxpayer, it found the omission of the transactio agreement with DOIRA s.r.l. to be a fatal flaw. Consequently, the judgment was quashed on this specific ground and remitted to the lower court for a full review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 5; Art. 360 c.p.c. n. 3; Art. 2697 c.c.; TUIR arts. 109, 76: The court of cassation must quash a judgment if the lower court fails to examine a decisive fact, such as a settlement agreement, even if other evidence was considered, while the burden of proof for deductible costs remains with the taxpayer.

Parole chiave

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omesso esame fatto decisivo onere della prova deducibilità costi accordo transattivo Corte di Cassazione TUIR rinvio al giudice di merito indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c. n. 5
8053/414) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione; - il secondo motivo si duole ex art. 360 c.
Art. 360 c.p.c. n. 3
8053/414) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione; - il secondo motivo si duole ex art. 360 c.
Art. 2697 c.c.
3 della violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt.
Art. 109 TUIR
Art. 76 TUIR
art. 2697 c.c
3 della violazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS. UU. Sent. N. 8053/414
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018
Cass. ord. 25613 del 22/09/2021
Cass. V, n. 5079/2017
Cass. n. 3305 del 2009
4218/2006; Cass. n. 3305 del 2009, n.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28435/2020 proposto da IMPRESA NOVARA s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Marco Novara (PEC: marconovara01@pec.ordineavvocatitorino.it) e dall’avv. Enrico Maggiora (PEC: enricomaggiora@pec.ordineavvocatitorino.it – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28435/2020 - controricorrente Numero sezionale 2720/2022Numero di raccolta generale 12812/2022- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Data pubblicazione 21/04/2022 Piemonte n. 186/04/20 depositata in data 07/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società IMPRESA NOVARA s.r.l. ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IVA e IRES 2013, contenente svariati rilievi; - la CTP rigettava integralmente il ricorso; tal pronuncia era impugnata dalla società; - la CTR accoglieva in parte l’appello; - ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a tre motivi che illustra con memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., per avere la CTR mancato di dar conto in motivazione dell’esame della fattura n. 7/2014 emessa dalla società Mare 2004; - il motivo è infondato; - infatti, come questa Corte ha chiarito (Cass.

SS. UU. Sent. N. n. 8053/414) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione; - il secondo motivo si duole ex art. 360 c. 1 n. 3 della violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 109 e 76 TUIR nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la CTR erroneamente ritenuto fosse onere della società contribuente di produrre la documentazione di costi dedotti dalla società scissa Cons. Est.

Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28435/2020 Ingegner Novara Costruzioni s.r.l., avendo dato prova Numero sezionale 2720/2022Numero di raccolta generale 12812/2022– che si assume bastevole – la ricorrente della provenienza contabile di Data pubblicazione 21/04/2022 tali costi; - il motivo è inammissibile; - la CTR ha infatti accertato in fatto, con valutazione non più suscettibile di revisione in questa sede di Legittimità, l’assenza della documentazione contabile (fatture passive) atta a confortare la regolarità delle scritture contabili e consentire la prova della effettività dei costi riguardo ai quali l’onere probatorio gravava sul contribuente (Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018; Cass. ord. 25613 del 22/09/2021), non risultando bastevole certo la mera indicazione contabile dei costi ai fini della loro deducibilità e della detraibilità dell’iva relativa; - infatti, quanto al governo dei principi in tema di onere della prova, ritiene costantemente questa Corte che quanto all'esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti della inerenza e dell'imputazione ad attività produttive di ricavi, l’onus probandi non incombe all'amministrazione finanziaria, ma piuttosto al contribuente che invoca la deducibilità (Cass.

V, n. 5079/2017; n. 4218/2006; Cass. n. 3305 del 2009, n. 16115 del 2007, n. 16461 del 2013); - inoltre, poi, con riferimento alla sua ulteriore concreta articolazione, il motivo in ultimo è anche diretto a un riesame del merito della causa, operazione preclusa a questo Giudice di Legittimità; - il terzo motivo si incentra sulla carente o illogica motivazione e sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo la CTR esaminato l’accordo transattivo, versato in atti, relativo ai rapporti con la società DOIRA s.r.l.; - il motivo è fondato;

Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28435/2020 Numero sezionale 2720/2022 - effettivamente, la CTR non ha in alcun modo, neppure implicito, Numero di raccolta generale 12812/2022Data pubblicazione 21/04/2022 valutato il fatto storico relativo all’esistenza o meno del documento attestante la ridetta transazione intercorsa tra la società contribuente e la società DOIRA s.r.l.; - pertanto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza è cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio al giudice dell’appello per esame del merito della controversia; nel resto la pronuncia gravata è confermata; p.q.m. accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di L