Court dismisses first ground on first home tax appeal but allows second ground regarding omitted sanction revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first appeal ground inadmissible while accepting the second ground concerning omitted judicial review of administrative sanctions. The taxpayers argued that the Regional Tax Commission incorrectly included non-habitable rooms in the property's useful surface area to deny first-home tax benefits, whereas the administration contended the omission of sanction revocation violated the principle of favor rei. The court ruled that the definition of useful surface for tax purposes relies on potential habitability rather than strict habitability, validating the tax assessment, but found the lower court's failure to address the sanction revocation legally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.M. 2 agosto 1969; Art. 1 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986: For determining if a residence is luxury and thus excluded from first-home tax benefits, the total useful surface area must be calculated based on the potential habitability of rooms, regardless of their actual habitability or compliance with building regulations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28485/2020 proposto da ZANIBONI LUCA ARMANDO, rappresentato e difeso dalla madre Guizzardi Gloria e dal padre Zaniboni Andrea, e ZANIBONI IVA rappresentati e difesi entrambi giusta delega in atti dall’avv. Sabrina Guelfi (PEC: info@pec.avvocatoguelfi.it) – ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persone del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’avvocatura generale dello Stato; F i r m a t o D a :
N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28485/2020 Numero sezionale 2721/2022 Numero di raccolta generale 12811/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 654/12/20 depositata in data 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - i contribuenti ricorrevano avverso l’avviso di accertamento notificato loro con il quale erano revocate le agevolazioni c.d. “prima casa” relative al loro immobile sito in Viganaro Manarda, ritenuto dall’Ufficio di superficie rilevante a tali fini maggiore di 240 mq; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’Agenzia delle Entrate; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorrono a questa Corte i ridetti contribuenti con atto affidato a due motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;
Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d. M. 2 agosto 1969 e dell’art. 1 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (c.d. Testo unico registro o TUR) in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che nella superficie utile complessiva dell’immobile de quo andasse computata, ai fini del riconoscimento o meno delle agevolazioni c.d. “prima casa” anche la superficie dei vani dell’immobile in questione classificati come “ripostiglio”, “disimpegno”, “soggiorno” e “salotto” in concreto inutilizzabili come descritto nella perizia di parte; - il motivo è inammissibile;
Cos. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28485/2020 Numero sezionale 2721/2022 Numero di raccolta generale 12811/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 - invero, in tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1, terzo comma, Parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui all'art. 6 del d.m.
Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'abitabilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove possano computarsi nella superficie "utile" i vani posti al piano seminterrato e il piano sottotetto-soffitta e un vano deposito di un immobile (in quel caso non abitabili perché non conformi ai parametri previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - la marcata potenzialità abitativa dello stesso (Cass. n. 25674 del 15/11/2013, n. 10191 del 18/05/2016). (Cass. n. 8183/2018;
Cass. 20701/2020); - il secondo motivo si incentra sull’omessa pronuncia in ordine alla illegittimità delle sanzioni irrogate, dovendosi secondo parte ricorrente applicarsi il c.d. favor rei; - il motivo è fondato; - ritiene il Collegio che le parti sostanzialmente concordino in atti sul fatto che l’amministrazione finanziaria abbia provveduto a revocare l’irrogazione delle sanzioni in via di autotutela applicando proprio il principio del c.d. favor rei (l’atto è dell’ottobre 2013 e ai fini dell’imposta di registro la modifica normativa che rileva data dal 10. 1.2014);
Cos. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28485/2020 Numero sezionale 2721/2022 Numero di raccolta generale 12811/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 - effettivamente, come rilevato nel motivo di ricorso, nella sentenza impugnata non si ritrova traccia neppure di quanto dichiarato a verbale dall’Amministrazione; - pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere quanto al secondo motivo; la sentenza impugnata sul punto è quindi cassata senza rinvio in parte qua; - le spese dell’intero giudizio sono compensate; p.q.m. dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo nei termini di cui in motivazione e dichiara cessata la materia del contendere; cassa senza rinvio in parte qua la sentenza impugnata.
Compensa le spese dell’int