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Ordinanza — n. 12808/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal regarding sponsorization deductions, upholding absolute legal presumption of advertising nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12808/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax appeal filed by DADDY s.r.l. and its shareholders against a regional tax commission decision. The taxpayers argued that the tax authority incorrectly evaluated evidence and applied the wrong income parameter for sponsorization deductions. The court ruled that the lower court violated the absolute legal presumption of advertising nature for sponsorization expenses, which applies when specific conditions are met, rendering the taxpayers' arguments inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002; Art. 360 c.p.c. n. 4: The court establishes that sponsorization expenses enjoy an absolute legal presumption of advertising nature, provided the recipient is a sports entity, limits are respected, and promotional intent is evident, without requiring further proof of income congruence.

Parole chiave

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sponsorization deductions absolute legal presumption advertising nature tax appeal dismissal sports entity requirements imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione imposta sull'utile assoggettamento del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002
E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della I.
Art. 360 c.p.c. n. 4
in relazione all’art. 360 c.
Art. 115 c.p.c.
Considerato che: - il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 109 TUIR
da 160 soggetti; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR in combinato disposto con l’art.
Art. 83 TUIR
109 TUIR in combinato disposto con l’art. 83 TUIR e l’art.
Art. 90 L. n. 289 del 2002
83 TUIR e l’art. 90 L. n. 289 del 2002, in relazione all’art.
art. 115 c.p
Considerato che: - il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17196 del 2019
Cass. 17196 del 2019, in motivazione), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese.
Cass. n. 14232 del 2017
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass.
Cass. n. 8981 del 2017
14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass.
Cass. n. 7202 del 2017
Cass. n. 22855 del 2018
Cass. 8540 del 2020
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27790/2020 proposto da DADDY s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore; DADDATO FRANCESCO, IODICE FRANCESCA, tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dall’avv. Antonio Damascelli (PEC: a.damascelli@pec.giuffre.it) – ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persone del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27790/2020 Numero sezionale 2715/2022 Numero di raccolta generale 12808/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 544/4/2020, depositata in data 26/02/2020, non notificata Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società e i soci della stessa ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento notificati loro per l’anno 2007 quanto alla prima per maggiore IRES e quanto ai secondi per maggiore IRPEF derivante dalla presunzione in materia di società a ristretta base partecipativa; - la CTP accoglieva i ricorsi; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; la pronuncia della CTR, che aveva dichiarato inammissibili sia l’appello principale che quello incidentale proposti dalle parti, è stata cassata con rinvio da questa Corte; - riassunto il giudizio, la CTR accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate e confermava gli atti impugnati; - ricorrono a questa Corte sia la società DADDY s.r.l. sia i soci della stessa con atto affidato a tre motivi; l’Amministrazione Finanziaria è rimasta qui intimata;

Considerato che: - il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR valutato elementi di prova non esistenti agli atti del processo, non avendo l’Ufficio nell’avviso di accertamento indicato indizi circa l’acquisto di sponsorizzazioni da parte della DADDY s.r.l. da 160 soggetti; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR in combinato disposto con l’art. 83 TUIR e l’art. 90 L. n. 289 del 2002, in relazione all’art. Cons. Est.

Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27790/2020 Numero sezionale 2715/2022 Numero di raccolta generale 12808/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 360 c. n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’appello erroneamente rapportato la congruenza del costo oggetto di ripresa non al reddito ma ai ricavi prodotti dalla società; - i motivi in parola sono fondati; - in particolare, esaminando per primo il secondo motivo, strettamente congiunto con il primo motivo, la cui soluzione assume carattere di decisività, ritiene la Corte che effettivamente la CTR, nel ritenere non inerenti i costi contestati, abbia da un lato violato la previsione dell’art. 90 L. del 2002 e dall’altro erroneamente preso a riferimento, in modo erroneo, quale parametro di raffronto ai fini della deducibilità, i ricavi e non il reddito della stessa; - la surrichiamata disposizione dell’art. 90 L. 289 del 2002, invero, ha introdotto, a favore del solo "soggetto erogante" il corrispettivo (nella specie la società ricorrente) e non, invece, a favore dell'associazione sportiva che riceve l'erogazione di denaro (cfr.

Cass. 17196 del 2019, in motivazione), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che:

a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;

d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27790/2020 Numero sezionale 2715/2022 Numero di raccolta generale 12808/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018 nonché Cass. n. 22855 del 2018 di questa Sottosezione); - ne deriva che pur in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, per come desumibile dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, i giudici di appello hanno violato la citata disposizione con una statuizione non conforme ai suesposti arresti giurisprudenziali, ritenendo legittima la ripresa fiscale per difetto di inerenza di quei costi all'attività esercitata dalla società contribuente e la non congruità degli stessi con i ricavi conseguiti, ovvero sulla base di valutazioni circa l'inerenza e la congruità di quei costi, nella specie del tutto irrilevanti (in termini anche Cass. 8540 del 2020); - vanno quindi accolti il secondo e il primo motivo; - il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 44 c. 1 lett. E) e dell’art. 47 c. 1 TUIR nonché degli artt. 2727, 2728 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; - alla luce della decisione sui motivi che precedono, il motivo in parola è assorbito; p.q.m. accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, i diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del prese