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Ordinanza — n. 12734/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as appeal ground is a claim, not a decisive fact under Art. 360 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12734/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding an omitted ruling on a specific request was legally classified as an appeal ground rather than a decisive fact. The appellant argued that the Regional Tax Commission failed to address a request for applying a specific law, which they claimed was a decisive fact requiring examination under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The Court ruled that since the omitted issue constituted a direct request within the appeal itself, it fell under Article 112 for violation of the right to be heard, not Article 360 for an unexamined fact.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: A complaint alleging an omitted ruling on a specific request constitutes a violation of the right to be heard under Art. 112, not an unexamined decisive fact under Art. 360 c.p.c., n. 5.

Parole chiave

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omitted ruling decisive fact appeal ground Article 360 CPC Article 112 CPC inadmissible appeal tax collection dispute impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'ad.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
D.L. n. 546/1992, Art. 46
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art.
art. 112 c.p
Il motivo è inammissibile, atteso che l'omessa pronuncia su un motivo di appello quale è quello di cui nella sostanza si duole la ricorrente, integra la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, 16/3/2017, n. 6835
134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (in tal senso, Cass., Sez. 6-3, 16/3/2017, n. 6835;
Cass., Sez. 6-1, 12/10/2017, n. 23930
Cass., Sez. 6-1, 12/10/2017, n. 23930).
Cass., Sez. 2, 22/1/2018, n. 1539
2021 nr37955
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 26975-2020 proposto da: PASQUINELLI LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 34, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO DE LORENZO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorren te- avverso la sentenza n. 601/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 26975 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- p Rg 26975/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con un unico motivo , illustrato da memoria, Loredana Pasquinelli propone ricorso per cassazione denunciando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell'ad 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la CTR del Lazio con la sentenza nr 601/2020, omesso di pronunciarsi su un motivo relativo alla richiesta di applicazione dell'ad 46 del d.l. nr 546/1992 notificata ad Equitalia Sud s.p.a. in data 6.6.2016 a mezzo di istanza di annullamento in autotutela e alla dichiarazione della contribuente di non aver ricevuto alcun riscontro nel termine di 220 giorni da detta data.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controricorso. Il motivo è inammissibile, atteso che l'omessa pronuncia su un motivo di appello quale è quello di cui nella sostanza si duole la ricorrente, integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (in tal senso, Cass., Sez. 6-3, 16/3/2017, n. 6835;

Cass., Sez. 6-1, 12/10/2017, n. 23930). La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'ad. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, si coglie infatti nel senso che, mentre nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Cass., Sez. 2, 22/1/2018, n. 1539; 2021 nr37955).

E poiché, nella specie, il "fatto decisivo per il giudizio" asseritamente omesso non è altro che uno dei motivi di d'appello, come tale costituente oggetto di domanda, deve dichiararsi l'inammissibilità della censura proposta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 2.300,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Roma 22.3.2022 Il Pr sidente ( dott auro Moc