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Ordinanza — n. 12729/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to summarize case facts as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12729/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a clear and exhaustive summary of the case facts. The appellant argued that the lower court erred in finding the notification of the mortgage registration notice ritual, but did not include the specific notice, tax notices, or the grounds for contesting the document's conformity in the appeal. The court ruled that without these essential elements, the court of cassation cannot verify the merits of the complaint, violating the principle of self-sufficiency required by Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3; The cassation appeal must contain a clear and exhaustive summary of the case facts, including the opposing party's arguments and the specific documents contested, to ensure the court of cassation has complete knowledge of the controversy without needing to extract information from the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility summary of case facts autonomy of appeal tax collection procedure notification ritual validity mortgage registration notice code of civil procedure eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3
Il ricorso, in via preliminare, deve essere vagliato in riferimento all'art. 366 c.p.c., comma 1, per accertarne l'ammissibilità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art.
art. 366 c.p
Il ricorso, in via preliminare, deve essere vagliato in riferimento all'art. 366 c.p.c., comma 1, per accertarne l'ammissibilità.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 2, 4 aprile 2006 n. 7825
Cass. sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015 n. 1926
Cass. sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015 n. 1926, Cass.
Cass. sez. 1, 3 luglio 2017 n. 19018
Cass. sez. 5, ord. 4 ottobre 2018 n. 24340
Cass. sez. 5, ord. 4 ottobre 2018 n. 24340); e ciò considerato che, "per soddisfare il requisito imposto dall'art.
Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312
un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente." (così ben si esprime, a proposito della ratio impregnata nella previsione normativa, Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 10120-2020 proposto da: CAFARO POMPEO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GRATTACASO; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 8289/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 10120 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Rg 10120/2020 FATTO e DIRITTO Carraro Pompeo propone con un unico motivo ricorso per cassazione avverso la decisione nr 8229/2019 della CTR della Campania, sez distaccata di Salerno , con cui aveva parzialmente accolto l'appello del contribuente riconoscendo fondata l'eccezione di prescrizione relativamente alla cartella nr 10020070059235982000 e ritenendo con riguardo alle altre cartelle impugnate la ritualità delle notifiche in quanto eseguite a mezzo posta ad addetti alla casa o familiari conviventi.

Nessuno si è costituito per l'Agenzia delle Entrate - riscossione che è rimasta intimata. Con un'unica censura si deduce la violazione dell'art 2702 e 2719 c.c. in relazione all'alt 360 nr 3 c.p.c. e dell'ad 360 bis c.p.c. per avere la CTR ritenuta rituale la produzione della copia fotostatica relativa alla pretesa notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria sebbene fosse stata contestata la non conformità all'originale . Si rileva pertanto che nessuna valenza interruttiva avrebbe potuto essere riconosciuta all'avviso di iscrizione ipotecaria in mancanza di alcun riferimento alle cartelle oggetto della presente impugnativa.

Il ricorso, in via preliminare, deve essere vagliato in riferimento all'art. 366 c.p.c., comma 1, per accertarne l'ammissibilità. Tra i requisiti ivi richiesti figura "l'esposizione sommaria dei fatti di causa" (n. 3 del comma): si tratta del requisito che - al pari di quello, dettato al n. 6, della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti fondanti il ricorso - integra la c.d. autosufficienza del mezzo di impugnazione. E' consolidata la giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che "per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n.

3. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.

Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa." (così già Cass. sez. 2, 4 aprile 2006 n. 7825; sulla stessa linea, più recentemente, v. p. es. Cass. sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015 n. 1926, Cass. sez. 1, 3:1 luglio 2017 n. 19018; e cfr.

Cass. sez. 5, ord. 4 ottobre 2018 n. 24340); e ciò considerato che, "per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366 c.p.p., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati "causa petendi" e "petitum", nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente." (così ben si esprime, a proposito della ratio impregnata nella previsione normativa, Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312).

Ciò posto nel caso di specie il ricorso in esame non riproduce né allega l'avviso di iscrizione ipotecaria , le cartelle oggetto dell'impugnative e il motivo di gravame con cui è stata contestata la conformità del documento all'originale e gli elementi su cui lo stesso si fondava con ciò precludendo alla Corte una verifica in merito alla fondatezza della censura. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile . Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate -riscossione che è rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 b