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Ordinanza — n. 12724/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on property boundary dispute, upholding lower court's rejection of opposition to enforcement notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12724/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by the Parizzi and Alesi parties against the Ancona Court of Appeal's decision. The lower court rejected the opposition to an enforcement notice based on a prior 2001 judgment establishing property ownership and boundaries for the Piccolo and Alesi parties. The Court of Appeal confirmed that the original judgment's determination of the boundary included the disputed portion despite later cadastral data, rendering the enforcement notice valid. Consequently, the Supreme Court upheld the dismissal of the opposition and ordered the appellants to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 394 c.p.c.; Art. 615 c.p.c.: The Supreme Court holds that a violation of the principle of contradiction does not arise merely from the omission of a historical fact in the judgment if that fact was actually considered by the court, even if not explicitly detailed in the reasoning.

Parole chiave

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property boundary dispute enforcement notice opposition principle of contradiction judicial determination validity cadastral data evolution litigation costs allocation property ownership title confine particellare

Disposizioni normative citate

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Art. 394 c.p.c.
Art. 615 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
-il ricorso è dunque rigettato e i ricorrenti, in applicazione del principio della soccombenza, sono tenuti alla rifusione delle spese di lite come da dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
art. 615 cod. proc. civ
art. 612 cod. proc. civ
allegando la già intervenuta esecuzione della statuizione giudiziale come da verbale del 24/6/2002 redatto dal ctu alla presenza delle parti; -sospesa inizialmente l'efficacia esecutiva della sentenza, Domenico, Margerita e Maria Marcozzi proponevano istanza ex art. 612 cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37083-2019 proposto da: ALESI ALIDA IN PARISSI , PARISSI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonino Pio, 65, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Leone, rappresentati e difesi dagli 3 avvocati Giuseppe Franchi, Antonlindo Dominici; - ricorrenti - contro MARCOZZI DOMENICO, MARCOZZI MARGHERITA e PICCININI TORQUATO, PICCININI ROBERTO, PICCININI STEFANO, PICCININI CAMILLO quali eredi di MARCOZZI MARIA, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio D'Angelo con studio in Ascoli Piceno p.zza Roma n.23; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 793/2019 della Corte d'appello di Ancona, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -Giuseppe Parizzi e Alida Alesi in Parizzi impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Ancona che accogliendo il gravame dei sigg.ri Domenico, Margerita e Maria Marcozzi quali eredi di Isolina Ciaffardoni ha respinto l'opposizione a precetto proposta dagli odierni ricorrenti; -in particolare Domenico, Margerita e Maria Marcozzi quali eredi di Isolina Ciaffardoni nel 2009 intimavano precetto a Giuseppe Parizzi e Alida Alesi al fine di dare corso alla statuizione della sentenza n. 157/2001 del Tribunale di Ascoli Piceno, munita di formula esecutiva e passata in giudicato, con la quale era stata accertata la proprietà in capo a Ciaffordoni lsolina del frustolo di terreno attualmente adibito a vigna e frutteto e distinto al fg.119 del Catasto Terreni del Comune di Ascoli Piceno, particella 170; inoltre la sentenza accertava i confini fra le proprietà delle pari in conformità all'accertamento del ctu facendo obbligo alle parti di procedere all'apposizione in loco di idonei termini lapidei; -avverso detto precetto gli intimati Parizzi e Alesi proponevano opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. allegando la già intervenuta esecuzione della statuizione giudiziale come da verbale del 24/6/2002 redatto dal ctu alla presenza delle parti; -sospesa inizialmente l'efficacia esecutiva della sentenza, Domenico, Margerita e Maria Marcozzi proponevano istanza ex art. 612 cod. proc. civ. per la determinazione delle modalità esecutive, chiedendo la rimozione dei termini lapidei apposti nel 2002 sull'assunto che la particella 170 loro assegnata dal Tribunale si estende oltre le predette confinazioni;

Ric. 2019 n. 37083 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- -il giudice dell'esecuzione sospendeva il procedimento ex art.612 cod. proc. civ. in attesa della definizione del giudizio di opposizione a precetto; -quest'ultima opposizione, disposta ctu, veniva accolta dall'adito Tribunale con la sentenza n. 978/2015 r.g., con dichiarazione di infondatezza della pretesa esecutiva e condanna degli opposti alle spese di lite; -i soccombenti proponevano gravame avverso la suddetta pronuncia e la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato la legittimità del precetto intimato ai Parizzi/Alisi sulla scorta della sentenza 157/2001 costituente il titolo esecutivo posto a fondamento del medesimo precetto, titolo che aveva inteso definire i confini fra le proprietà delle parti nel senso di far ricadere per intero la particella 170 nella proprietà Ciaffardoni, non interessata dalla linea di demarcazione del c.d. frazionamento Caviglia ( desumibile da un documento tecnico e prodotto come allegato B all'atto Alleva del 1938, utilizzato dal ctu e basato sulla situazione risultante dal vecchio catasto, cfr. pag. 14 e 15 della sentenza d'appello) da ritenere valido, secondo la sentenza 157/2001 e cioè il titolo esecutivo formatosi a seguito di mancata impugnazione della stessa, per la restante proprietà delle parti; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Parizzi/Alisi con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resistono Marcozzi Domenico, Marcozzi Margherita e Piccinini Torquato, Piccinini Roberto, Piccinini Stefano, Piccinini Camillo quali eredi Di Marcozzi Maria; considerato che: -con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5 , cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e cioè Ric. 2019 n. 37083 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -3- l'interpretazione della sentenza n.157/2001del Tribunale di Ascoli Piceno costituente il titolo esecutivo sul quale si è fondata l'esecuzione intrapresa dai Marcozzi; -assumono i ricorrenti che la corte d'appello avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo ed oggetto di discussione fra le parti costituito dal confine fra le proprietà ed identificato con la ctu Crescenzi disposta dal primo giudice ed individuato con quello determinato con i termini lapidei apposti dal ctu nella causa n.761/1986 r.g. secondo il frazionamento del geom.

Caviglia allegato quale parte integrante dell'atto pubblico Notaio Alleva del 22/1/1938 e confermato nella sentenza n.157/2001; -la censura è infondata; - come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); -tale vizio, che deve essere denunciato con l'indicazione del "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", non si identifica di per sé con l'omesso esame di elementi istruttori potendo il fatto storico, rilevante in causa, essere stato comunque preso in Ric. 2019 n. 37083 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -4- considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; 5 J - nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 13,14 e 15) la corte territoriale ha dato espressamente conto del frazionamento del geom Caviglia, risalente al 1938 e fondato sui vecchi dati catastali, e ha ritenuto, sulla scorta dell'interpretazione del titolo esecutivo formatosi per effetto della mancata impugnazione della sentenza 157/2001 ed alla luce della consulenza dp4ufficio espletata dal geom. Crescenzi nel primo giudizio, che il giudice del merito con la sentenza 157/2001 aveva inteso accertare il confine sia come accertato dal ctu Poli sia, con specifico riguardo alla particella 170, attribuendone l'intera proprietà della stessa alla Ciaffardoni includendo cioè anche la porzione di 2/3 che corrisponde allo spazio fra il confine come determinato e la strada di accesso al piazzale superiore delle fornaci, spazio che corrisponde alla zona oggetto della contestazione a suo tempo insorta fra le parti; - proseguendo nella ricostruzione dell'iter motivazionale della sentenza n. 175/2001 la corte d'appello ha poi specificato che il riferimento al frazionamento del geom.

Caviglia deve intendersi ancora valido con le dovute limitazioni e variazioni determinate dall'evolversi dello stato dei luoghi, pervenendo alla conclusione che ha giustificato il rigetto dell'opposizione al precetto intimato sulla base della medesima sentenza; c2, -ts,' "n" r• . -il ricorso è dunque rigettato e i ricorrenti, in applicazione del principio della soccombenza, sono tenuti alla rifusione delle spese di lite come da dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo Ric. 2019 n. 37083 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -5- di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara i ricorrenti tenuti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 3500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta