Cassation court dismisses appeal regarding tax collection notice interruption of prescription period validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Filomena Mingolla against a lower court ruling that upheld the interruption of the five-year prescription period for tax contributions. The appellant argued that notification documents were legally defective, but the court found the territorial court's assessment of the receipt notice's content to be a factual evaluation. Consequently, the court ruled that the lower court's decision on the interruption of prescription was not subject to review in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 77 DPR n. 602/1973; Art. 380 c.p.c.: A court of first instance's assessment of whether a specific document effectively interrupts the prescription period constitutes a factual finding that is not reviewable in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30242-2020 proposto da: MINGOLLA FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASTELVETRANO 22, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA MENICUCCI, rappresentata e difesa dagli avvocati FERNANDO BARBARA, RITA RIZZELLI; - ricorrente - contro INPS SEDE di BRINDISI, SCCI SPA; - intimati - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 491/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 30242 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- RG 30242/2020 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 491/2020 la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia del 21.12.2017 emessa dal Tribunale di Brindisi, ha rigettato l'opposizione proposta da Filomena Mingolla avverso l'intimazione di pagamento 024201590007500210000 relativa ad una cartella esattoriale per euro 7.837,13 emessa a titolo di contributi previdenziali accertati a seguito di studi di settore per l'anno 1999.
2. La Corte territoriale ha ritenuto, a differenza del primo giudice, per quello che interessa in questa sede, la sussistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento riguardante il preavviso di iscrizione di ipotecaria (considerato idoneo ad interrompere la prescrizione) contenente gli estremi della cartella di cui al contestato credito e non avendo il destinatario dimostrato di avere ricevuto altra documentazione rispetto a quanto prodotto dal mittente.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Filomena Mingolla affidato a tre motivi.
4. L'INPS e la SCCI spa non si sono costituiti mentre l'ADER ha resistito con controricorso formulando ricorso incidentale condizionato sulla base di un solo motivo.
5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ex art. 26 co. 1 II parte DPR n. 602/1973, circa la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione perché tutte le relate depositate dall'allora Equitalia Sud erano nulle per la violazione dello schema legale previsto dalla normativa vigente: in particolare, la prima di febbraio 2007 risultava ritirata da tale Baldari Angela che nulla aveva a che fare con essa ricorrente, e la seconda, di luglio 2010, perché non conforme allo schema legale essendo stata apposta una firma illeggibile; quanto alla terzo, del luglio 2012, perché non era possibile rilevare all'interno RG 30242/2020 dell'intimazione notificata il riferimento alla cartella presupposta, provato, invece, da Equitalia Sud con il deposito di documenti interni.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 2943 co. 1 e art. 2945 co. 2 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito riconosciuto all'iscrizione ipotecaria, effettuata a carico di essa ricorrente, efficacia sospensiva del termine di prescrizione.
4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co. 3 legge n. 212 del 2000 perché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dalla relata di notifica dell'avviso di violazione ipotecaria non emergeva una sufficiente motivazione che permetteva al contribuente di avere tutte le informazioni necessarie a comprendere che l'avviso di scrizione ipotecaria si riferisse alla cartella presupposta.
5. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato l'ADER lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D.Igs. n. 46 del 1999 nonché dell'art. 2946 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto applicabile ai crediti contributivi la prescrizione breve quinquennale e non la prescrizione decennale.
6. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.
7. Relativamente alle notifiche del febbraio 2006 e del luglio 2010, deve rilevarsi che la ricorrente prospetta questioni che non sono state esaminate dalla gravata sentenza e, in relazione alle quali, non è stato indicato il "dove", il "come" ed il "quando" le relative problematiche siano state sottoposte all'esame dei giudici del merito; costituendo, pertanto, i suddetti temi questioni nuove, essi non sono sindacabili per la prima volta in sede di legittimità (Cass. n. 32804/2019). Né l'eventuale vizio del ricorso per cassazione può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760/2018).RG 30242/2020 8.
Quanto alla notifica del 19.7.2012, oltre alle carenze riguardanti la genericità della censura non essendo stato in essa riportato il testo esatto della relata, va osservato che la Corte territoriale non ha esaminato atti interni dell'agente notificatore, bensì ha valutato l'avviso di ricevimento con l'allegata missiva, in cui erano indicati glie stremi della cartella di pagamento, di cui al contestato credito ben individuato nell'importo, e lo ha ritenuto correttamente motivato (Cass. n. 8423/2019).
9. Il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché interferenti, presentano profili di infondatezza e di inammissibilità.
10. Sono infondati, in diritto, perché questa Corte, in tema di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR n. 602 del 1973, ha ritenuto che la stessa, se in possesso degli elementi idonei alla messa in mora, produce gli effetti interruttivi della prescrizione (Cass. n. 18305/2020).
11. Sono, invece, inammissibili nella parte in cui si contesta la valutazione della idoneità del contenuto dell'avviso di iscrizione ipotecaria a rappresentare un valido atto di interruzione della prescrizione perché si vede in una ipotesi di accertamento di fatto, adeguatamente motivato, svolto dalla Corte di merito e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.
12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
13. La trattazione del ricorso incidentale, proposto in via condizionata, resta assorbita.
14. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore della controricorrente. Nulla va disposto relativamente all'INPS e alla SCCI spa che non hanno svolto attività difensiva.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, relativamente alla ricorrente principale. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.800,00 per compensi, 3 k(- RG 30242/2020 oltre spese prenotate a debito; nulla per l'INPS e la SCCI spa. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1'8 marzo 2022 Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo DEPOSITATO