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Ordinanza — n. 12709/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax collection prescription interruption by mortgage notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12709/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Filomena Mingolla against a lower court ruling that upheld the interruption of the five-year prescription period for tax contributions. The appellant argued that specific notification documents were legally defective or did not clearly link to the tax debt, while the lower court found the receipt of the mortgage notice sufficient to interrupt the statute of limitations. The supreme court dismissed the appeal because the appellant raised new issues regarding notification validity that were not examined by the lower court and failed to specify where, how, and when these problems occurred.

Regesto Legislator

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ex art. 26 co. 1 II parte DPR n. 602/1973; ex art. 77 DPR n. 602 del 1973: New issues regarding the validity of notification acts or the factual assessment of their content interrupting the prescription period are inadmissible in cassation if not examined by the court of first instance and not properly specified in the appeal.

Parole chiave

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prescription interruption mortgage notice tax collection notification validity cassation admissibility statute of limitations new issues incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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ex art. 26 co. 1 II parte DPR n. 602/1973
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ex art. 26 co.
ex art. 77 DPR n. 602 del 1973
Sono infondati, in diritto, perché questa Corte, in tema di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR n. 602 del 1973, ha ritenuto che la stessa, se in possesso degli elementi idonei alla messa in mora, produce gli effetti interruttivi della prescrizione (Cass.
art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
art. 378 c.p.c.
380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass.
art. 378 c.p
380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32804/2019
Cass. n. 30760/2018
378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760/2018).
Cass. n. 8423/2019
Cass. n. 18305/2020
602 del 1973, ha ritenuto che la stessa, se in possesso degli elementi idonei alla messa in mora, produce gli effetti interruttivi della prescrizione (Cass. n. 18305/2020).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 30236-2020 proposto da: MINGOLLA FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASTELVETRANO 22, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA MENICUCCI, rappresentata e difesa dagli avvocati RITA RIZZELLI, FERNANDO BARBARA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro INPS SEDE DI BRINDISI, SCCI SPA; - intimate - avverso la sentenza n. 452/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 30236 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- RG 30236/2020 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 452/2020 la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia del 13.6.2017 emessa dal Tribunale di Brindisi, ha rigettato l'opposizione proposta da Filomena Mingolla avverso l'intimazione di pagamento 024201590007500210000 relativa ad una cartella esattoriale per euro 17.602,52 emessa a titolo di omessa contribuzione previdenziale IVS fissi e percentuali per gli anni dal 1997 al 2001.

2. La Corte territoriale ha ritenuto, a differenza del primo giudice, per quello che interessa in questa sede, la sussistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale, essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento riguardante il preavviso di iscrizione di ipotecaria (considerato idoneo ad interrompere la prescrizione) contenente gli estremi della cartella di cui al contestato credito e non avendo il destinatario dimostrato di avere ricevuto altra e diversa documentazione rispetto a quanto prodotto dal mittente.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Filomena Mingolla affidato a tre motivi.

4. L'INPS e la SCCI spa non si sono costituiti mentre l'ADER, senza svolgere attività difensiva, si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

6. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ex art. 26 co. 1 II parte DPR n. 602/1973, circa la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione perché tutte le relate depositate dall'allora Equitalia Sud erano nulle per la violazione dello schema legale previsto dalla normativa vigente: in particolare, le prima di febbraio 2006 risultava ritirata da tale Baldari Angela che nulla aveva a che fare con essa ricorrente, e la seconda, di luglio 2010, perché non conforme allo schema legale essendo stata apposta una firma illeggibile; quanto alla RG 30236/2020 terzo, del luglio 2012, perché non era possibile rilevare all'interno dell'intimazione notificata il riferimento alla cartella presupposta, provato, invece, da Equitalia Sud con il deposito di documenti interni.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 2943 co. 1 e art. 2945 co. 2 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito riconosciuto all'iscrizione ipotecaria, effettuata a carico di essa ricorrente, efficacia sospensiva del termine di prescrizione.

4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co. 3 legge n. 212 del 2000 perché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dalla relata di notifica dell'avviso di violazione ipotecaria non emergeva una sufficiente motivazione che permetteva al contribuente di avere tutte le informazioni necessarie a comprendere che l'avviso di scrizíone ipotecaria si riferisse alla cartella presupposta.

5. Il primo motivo è inammissibile.

6. Relativamente alle notifiche del febbraio 2006 e del luglio 2010, deve rilevarsi che la ricorrente prospetta questioni che non sono state esaminate dalla gravata sentenza e, in relazione alle quali, non è stato indicato, nella censura, il "dove", il "come" ed il "quando" le relative problematiche siano state sottoposte all'esame dei giudici del merito; costituendo, pertanto, i suddetti temi questioni nuove, essi non sono sindacabili per la prima volta in sede di legittimità (Cass. n. 32804/2019). Né l'eventuale vizio del ricorso per cassazione può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760/2018).

7. Quanto alla notifica del 19.7.2012, oltre alle carenze riguardanti la genericità della censura non essendo stato in essa riportato il testo esatto della relata, va osservato che la Corte territoriale non ha esaminato atti interni dell'agente notificatore, bensì ha valutato l'avviso di ricevimento con l'allegata missiva, in cui erano indicati gli estremi della cartella di RG 30236/2020 pagamento, di cui al contestato credito ben individuato nell'importo, e lo ha ritenuto correttamente motivato (Cass. n. 8423/2019).

8. Il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché interferenti, presentano profili di infondatezza e di inammissibilità.

9. Sono infondati, in diritto, perché questa Corte, in tema di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR n. 602 del 1973, ha ritenuto che la stessa, se in possesso degli elementi idonei alla messa in mora, produce gli effetti interruttivi della prescrizione (Cass. n. 18305/2020).

10. Sono, invece, inammissibili nella parte in cui si contesta la valutazione della idoneità del contenuto dell'avviso di iscrizione ipotecaria a rappresentare un valido atto di interruzione della prescrizione perché si vede in una ipotesi di accertamento di fatto, adeguatamente motivato, svolto dalla Corte di merito e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.

11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

12. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non essendo stata svolta dagli intimati attività difensiva.

13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1'8 marzo 2022 Il Presiden