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Ordinanza — n. 12638/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court cassated appeal for omitting to rule on specific tax deduction periods and proportionality arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12638/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision allowing a €70,000 sponsorship cost deduction. The authority argued the lower court failed to address specific issues regarding the correct tax year allocation and the economic proportionality of the expenses. The court ruled that the lower court's failure to explicitly determine the deductible amount for the specific tax year constituted a violation of the principle of autonomy of the appeal, leading to the cassation of the lower decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; When an appellate court affirms the deductibility of expenses without addressing the specific quantum attributable to the relevant tax year or the proportionality of the costs, it violates the principle of autonomy of the appeal and must rule on the distinct grievance.

Parole chiave

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tax deduction periods sponsorship expenses autonomy of appeal omitted pronouncement proportionality of costs tax litigation procedure cassation grounds deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
11459) sotto il profilo del rispetto del principio di competenza, incorrendo in tal modo in una omessa pronuncia; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art.
Art. 112 c.p.c.
3 e 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR 1)omesso di pronunciarsi sulla eccezione dell'Ufficio appellante inerente alla competenza delle spese dedotte in quanto - atteso che il periodo oggetto di sponsorizzazione comprendeva il 2010-2011 per quanto riguardava la fattura n.
Art. 108, comma 2, 1, 2, 3 TUIR
3 c.p.c., la violazione dell'art. 108, comma 2, 1,2,3, TUIR per avere la CTR nel ritenere "artificiosa" la distinzione tra spese di pubblicità e di rappresentanza, violato l'art.
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 112 c.p
3 e 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 112 cod. proc. civ
3 e 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021
8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021), il motivo è fondato nei termini di seguito indicati; -premesso che costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art.
Cass. n. 27566 del 2018
Cass. n. 28308 del 2017
Cass. n. 7653 del 2012
Cass. sez 5, ord. 30 aprile 2019 n. 11459
Cass. sez 5, ord. 30 aprile 2019 n. 11459) sotto il profilo del rispetto del principio di competenza, incorrendo in tal modo in una omessa pronuncia; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art.
Cass. n. 22380 del 2014
Cass. n. 23635 del 2010
Cass. n. 23635 del 2010; n.
Cass. n. 15234 del 2007
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 2933 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Franco Marco Cipolletta rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to Anita Russo, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) a nita .russo@pec.it ; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 5284/09/18, depositata in data 4 giugno 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva accolto l'appello principale dell'Ufficio e quello incidentale di Franco Marco Cipolletta avverso la sentenza n. 320/01/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente, quale esercente attività di tabaccheria in Montoro, avverso avviso di accertamento, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l'anno 2011 previa riscontro, per quanto di interesse, della indebita deduzione di costi per euro 70.000,00 in relazione a un contratto di sponsorizzazione concluso con l'associazione sportiva dilettantistica Aterrana di Montoro; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso, si denuncia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR 1)omesso di pronunciarsi sulla eccezione dell'Ufficio appellante inerente alla competenza delle spese dedotte in quanto - atteso che il periodo oggetto di sponsorizzazione comprendeva il 2010-2011 per quanto riguardava la fattura n. 01/2011 e il 2011-2012 per quanto concerneva la fattura n. 11/2011- la quota di costo da portare in deduzione avrebbe dovuto essere ragguagliata al periodo di competenza del 2011;

2) omesso di pronunciarsi sulla eccezione dell'Ufficio di non inquadrabilità dei costi nel fine pubblicitario, in quanto sproporzionati e antieconomici rispetto all'entità del vantaggio ipotizzabile, alla situazione economica dello sponsor e alle condizioni praticate dalla ASD ad altri sponsors; In dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021), il motivo è fondato nei termini di seguito indicati; -premesso che costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017 Cass. 28580-2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017;n. 7653 del 2012); nella specie, l'avere la CTR affermato che i costi, documentati complessivamente per euro 70.000,00 in favore dell'associazione sportiva dilettantistica Aterrana di Montoro, fossero integralmente deducibili come spese di pubblicità in base al disposto dell'art. 90 della I. n. 289/02 e fossero inerenti all'attività di impresa del contribuente (atteso che si riscontravano, in proposito, tutti i requisiti di cui all'art. 109 TUIR "ben potendosi ipotizzare dalla stipula di tale contratto [di sponsorizzazione] un chiaro ritorno reddituale a favore dell'impresa di esso contribuente") non faceva venire meno l'obbligo- nella specie non assolto - di pronunciare sullo specifico motivo di gravame - riprodotto in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza - concernente il rispetto del principio di competenza per cui afferendo la fattura n. 1/2011 sia al 2010 che al 2011 e la fattura n. 11/2011 sia al 2011 che al 2012, poteva essere dedotta, se riconosciuta inerente, soltanto la quota di costo ragguagliata all'anno 2011; invero, il giudice di appello, nel qualificare i costi di sponsorizzazione come spese di pubblicità interamente deducibili ha illogicamente assorbito il distinto e subordinato profilo del quantum deducibile per l'anno di riferimento (v.

Cass. sez 5, ord. 30 aprile 2019 n. 11459) sotto il profilo del rispetto del principio di competenza, incorrendo in tal modo in una omessa pronuncia; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 108, comma 2, 1,2,3, TUIR per avere la CTR nel ritenere "artificiosa" la distinzione tra spese di pubblicità e di rappresentanza, violato l'art. 108 cit. che disciplina positivamente le due fattispecie in modo distinto; - il motivo è inammissibile in quanto in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata (; e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. n. 22380 del 2014;

Cass. n. 23635 del 2010; n. 15234 del 2007); nella specie, l'argomentazione dalla CTR in ordine alla supposta artificiosità della distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità è svolta ad abundantiam e non costituisce ratio decidendi della sentenza impugnata; -in conclusione, va accolto il primo motivo nei termini di cui in motivazione, dichiarato inammissibile il secondo, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo come accolto- e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione;

P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata - in relazione al motivo come accolto - e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione; Così decis9 in Roma, in data 9 marzo