Cassation Court dismisses appeal regarding litigation cost compensation based on reciprocal success and exceptional reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging the lower court's decision to compensate litigation costs between opposing lawyers. The lower court found reciprocal success and exceptional reasons for cost sharing, citing the complexity of the case and partial rejection of claims. The Court upheld this decision, ruling that the first instance judge correctly applied the law without violating the principle that costs cannot be placed on a wholly victorious party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 cod. proc. civ.; The Court of Cassation holds that a judge may compensate litigation costs between parties even in the absence of total reciprocal success, provided there are grave and exceptional reasons, such as case complexity or partial rejection of claims, as long as no party is wholly victorious.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18112-2021 proposto da: MASOTTI ZAULI MONICA e ZAULI CARLO, elettivamente domiciliati in ROI\LA., alla via OSLAVIA n. 30, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentati e difesi da sé stessi; - ricorrenti - contro ZAULI GIOVANNI, FRESOLONE LISA, ZAULI GIORGIO, ZAULI CESARE MENOTTO e DI DOMENICO MICHELINA ADRIANA; - intimati - avverso la sentenza n. 595/2021 del TRIBUNALE di FORLI', depositata il 26/05/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere relatore dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. In una complessa controversia di opposizione agli atti esecutivi il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 595 del 26/05/2021, ha compensato le spese di lite tra gli avvocati Carlo Zauli e Monica Masotti Zauli, da un lato, quali opponenti e l'avvocato Giovanni Zauli (unica controparte costituita) e Lisa Fresolone, Michelina Di Domenico, Carlo Zauli, Giorgio Zauli e Cesare Menotto Zauli, quali opposti, ritenendo «potendosi ravvisare una reciproca soccombena....». La sentenza è impugnata con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, dagli avvocati Carlo Zauli e Monica Masotti Zauli.
Giovanni Zauli, Lisa Fresolone, Giorgio Zauli, Cesare Menotto Zauli e Michelina Adriana Di Domenico pur risultando tutti raggiunti dalla notifica del ricorso sono rimasti intimati. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. La sola parte ricorrente ha depositato memoria in ambito telematico. I motivi di ricorso vertono tutti sulla disposta compensazione delle spese di lite e si basano sull'insussistenza di idonea ipotesi di compensazione.
I motivi di ricorso sono così riassuntivamente esposti nel ricorso: «circa le spese di lite non liquidate ma compensate nel rapporto processuale fra i ricorrenti avvocati Carlo e Monica Masotti Zauli e l'avvocato Giovanni Zauli, viola.zione e (o) falsa applica.zione dell'art. 92 cod. proc. civ. in rela;zione al concetto Ric. 2021 n. 18112 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- 411Attk di soccomberqw reciproca e dell'art. 92 cod. proc. civ. per mancata liquidaione delle spese di lite». Il secondo motivo deduce sempre «sulla violcrzione dell'ad 92 cod. proc. civ. guanto al rapporto processuale fra gli odierni ricorrenti e l'avvocato Giovanni Zauli; insussistena di una reciproca soccombena; viola ione del principio di causalità ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.».
Il terzo motivo pone censura di: «violaione e (o) falsa applicaione dell'ad. 92 cod. proc. civ. in quanto la motivazione addotta dal Tribunale di Forlì nel rapporto processuale con Di Domenica Afichelina Adriana non ha identificato in maniera compiuta ragioni definibili come gravi ed eccefzionali per dispode la compensnione delle pese di lite». Il quarto motivo pone «estensione del motivo precedente anche nei confronti di Giovanni Zauli con violnione dell'ad. 92 cod. proc. civ. e viola.zione di legge». I motivi di ricorso sono meglio specificati dalle pagine 8 a 25 in una con la esposizione di fatti di causa rilevanti.
La sentenza impugnata, resa dal Tribunale di Forlì in sede di opposizione agli atti esecutivi, nella causa tra Carlo e Monica Masotti Zauli da un lato e Giovanni Zauli, Lisa Fresolone, Giorgio Zauli, Cesare Menotto Zauli e Michelina Adriana Di Domenico dall'altro, ha accolto l'opposizione, dichiarando il vincolo di solidarietà del debito tra i coeredi del de cuius Felice Costante, e ha compensato integralmente le spese di lite. In concreto di compensazione in senso tecnico può scriversi solo per l'avvocato Giovanni Zauli, che era l'unica parte costituita in detto giudizio, ed era difesa in proprio, mentre tutte le altre parti non avevano svolto attività difensiva e quindi nei loro confronti si tratta di irripetibilità delle spese di lite sostenute dai ricorrenti Carlo e Monica Masotti Zauli.
Ric. 2021 n. 18112 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -3- Il giudice di merito ha affermato che per l'avvocato Giovanni Zauli le spese potevano essere compensate in quanto gli attori lo avevano convenuto in giudizio ma, successivamente, ossia nel corso dello stesso giudizio, ne avevano negato la legittimazione mentre per i restanti convenuti (tutti, come detto, contumaci nel processo di merito) la compensazione (in realtà, come evidenziato, era da basarsi sull'essere essi stati convenuti in quanto avevano ottemperato a provvedimenti ancora oggetto di vaglio giudiziale.
La motivazione del Tribunale di Forlì, sebbene succinta, al di là del richiamo alla «reciproca soccomben:za» ritiene, in concreto, integrata la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018, laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni da ritenersi, nella specie, sussistenti anche in considerazione della complessità delle questioni oggetto di controversia nel merito con riferimento alla solidarietà nei debiti ereditari e del non integrale accoglimento della prospettazione degli attori Carlo e Monica Masotti Zauli e fermo restando che il sindacato in tema di spese giudiziali resta, comunque, vincolato al (solo) divieto di porre le spese di lite in capo alla parte totalmente vittoriosa, il che, nella specie, è certamente da escludersi sia avvenuto.
Tutti i motivi di ricorso, in quanto vertenti sulla disposta compensazione (o dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite) devono, pertanto, essere disattesi, considerando questa Corte esaustiva ‘• Ric. 2021 n. 18112 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -4- e non illogica così come interpretata e intesa (ex art. 384 cod. proc. civ.) alla luce della richiamata sentenza della Corte Costituzionale e dei principi affermati da Cass. n. 21400 del 26/07/2021, la motivazione in punto di compensazione delle spese offerta dal giudice di merito. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese di questa fase di legittimità, stante la mancata costituzione in giudizio di Giovanni Zauli, Lisa Fresolone, Giorgio Zauli, Cesare Menotto Zauli e Michelina Adriana Di Domenico. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 q/tater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.
U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 q/tater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civil