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Ordinanza — n. 12597/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax tribunal judgment for contradictory reasoning between facts found and legal conclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12597/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax tribunal's decision, ruling that the lower court's judgment was void due to irreconcilable contradictions between its factual findings and legal conclusions. The tribunal had initially acknowledged the taxpayer's evidence as sufficient to annul the tax assessment but ultimately only partially accepted the appeal based on different reasoning. The court found this logical inconsistency violated the constitutional requirement for clear and reasoned judicial decisions, necessitating the annulment and remittal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6 Cost.; Art. 132, comma 6, n. 4 c.p.c.; Art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. 546/1992: A judgment is void if it contains an irreducible contradiction between its premises and conclusions, rendering the logical path to the decision impossible to verify.

Parole chiave

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contradictory reasoning void judgment tax tribunal procedure logical inconsistency reasoned decision requirement validità della tassazione fiscale accoglimento parziale del contribuente aggiudicazione all'incanto

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6 Cost.
2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art.
Art. 132, comma 6, n. 4 c.p.c.
111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n.
Art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. 546/1992
8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 156 c.p.c.
Art. 360, 1 comma nr 3 c.p.c.
8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.
art. 380 bis cod. proc. civ
09-03-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 132 c.p
111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2876 del 2017
E' stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art.
Cass. n. 30683/19
Cass. n. 1461/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26224-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SANT'AGATA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VI1 ORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell'avvocato LUIGI RAGNO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFILIPPO CECCIO; - control-Icon-ente - avverso la sentenza n. 2513/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.La soc. Sant'Agata Costruzioni srl in liquidazione impugnava l'avviso, notificato in data 19/10/2011, con il quale l'Ufficio rettificava il reddito, per l'anno 2008, per effetto dell'accertamento di maggiori rimanenze, ed operava le conseguenti riprese Ires e Irap. 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso non avendo l'Amministrazione Finanziaria tenuto conto delle osservazioni mosse dal contribuente alle risultanze dell'avviso. 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l'appello rilevando che l'avviso di accertamento non aveva tenuto conto, ai fini del calcolo del valore delle rimanenze, della differenza di C 3.000,00, scaturente da una fattura emessa da Sideue srl delle vendita di un immobile a rustico, in data 6/11/2008 per un importo complessivo di C 88.000,00 4.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La contribuente ha svolto le proprie difese depositando controricorso. Ric. 2020 n. 26224 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'ad 156 cpc, in relazione all'ad 360 10 comma nr 4 cpc; si sostiene la nullità della sentenza in quanto recante motivazione in contraddizione tra il dispositivo e la motivazione. 1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc 39 comma 2, art. 32 commi 1 nr 2 e 7 dPR 600/73, 6 , comma 2 , d.lvo 218/1997, in relazione all'art. 360, 1 comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nell'annullare l'atto impositivo per la mancata attivazione del contraddittorio e l'omessa valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente con la richiesta di accertamento con adesione peraltro comunate quando già l'avviso di accertamento era già stato emesso.

L'Ufficio evidenzia che i giudici di secondo grado, nell'omettere ogni esame del merito della controversia, avrebbero trascurato di pronunciarsivdi prendere in considerazione la documentazione e. extracontabile reperita presso la sede dell'impresa o nei locali ad essa riconducibile 2 II primo motivo è fondato. 2.1 E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del Ric. 2020 n. 26224 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione.

E' stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata ( cfr.

Cass n. 2876 / 2017 1461/2018). 2.1 Nel caso di specie la parte della motivazione della sentenza in diritto esordisce ritenendo «fondato», e, quindi, in parte accoglibile l'appello dell'Ufficio; la motivazione termina con l'affermazione <<al parziale accoglimento consegue la Ric. 2020 n. 26224 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- compensazione delle spese del doppio grado del giudizio» e nel dispositivo si statuisce quanto segue <<accoglie parzialmente, per come indicato in parte motiva, l'appello e compensa le spese». 2.2 Sennochè dalla lettura della motivazione emerge che i giudici di seconcit cure hanno ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente, e non valutata dall'Ufficio nell'avviso di accertamento, fosse idonea a annullare integralmente l'avviso di accertamento. 2.3 Ciò in quanto il riconoscimento della vendita dell'immobile per un importo di C 88.000 elide la rimanenza per tale valore contabile con conseguente venir meno del rilievo fiscale fondato sulla dedotta rimanenza fiscale non contabilizzata di C 75.000. 2.4 Si tratta all'evidenza di motivazione affetta da irriducibile contrasto tra i passaggi motivazionali e le premesse e le conclusioni assunte nella stessa motivazione e nel dispositivo.(cfr.sul punto Cass. nr 30683/19), 2.4 Ciò rende impossibile apprezzare l'iter logico- giuridico seguito dalla sentenza. 2.5 II secondo motivo rimane assorbito.

3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte; accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia Ric. 2020 n. 26224 sez. MT - ud. 09-03-2022 -5- alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso