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Ordinanza Interlocutoria — n. 12579/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural defect; notification to district attorney invalid; case remanded to new docket.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12579/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal against the Regional Court's dismissal of a tort claim for damages caused by a wild boar. The appellant argued that the lower court misapplied civil code provisions regarding wild animals and failed to recognize notoriety of recurring incidents. The court ruled that the appeal was procedurally null because it was incorrectly notified to the district attorney's office instead of the General State Attorney's office, as required by established case law. Consequently, the case was remanded to a new docket with the notification corrected to the proper authority.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation against an administrative entity is null if notified to the district attorney's office rather than the General State Attorney's office, requiring remand for proper notification.

Parole chiave

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nullity of notification General State Attorney district attorney office administrative appeal procedural defect remand to new docket wild animal liability responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
30-11-2021 -2- Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta «Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis c.p.c.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 2052 c.c
3, c.p.c.) in relazione all'art. 2052 c.c., in tema di risarcimento per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato», per avere il giudice a quo applicato l'art.
art. 2043 c.c
2052 c.c., in tema di risarcimento per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato», per avere il giudice a quo applicato l'art. 2043 c.c., ritenendo incompatibile il regime tracciato dall'art.
art. 115 c.p
3, c.p.c.», per aver escluso che costituisca un fatto notorio, ex art. 115 c.p.c., come tale non bisognevole di prova, il ripetersi di incidenti stradali sulla SS 16 cagionati dall'attraversamento di animali selvatici, non essendovi prova che detto attraversamento sa colpevolmente imputabile alla Regione.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 23/02/1995, n. 2080
Cass., Sez. Un., 14/11/2003, n. 17207
2080; Cass., Sez. Un., 14/11/2003, n. 17207).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29225-2020 proposto da: DI SANTO LUCIA, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società Consalvo Asfalti srl, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIALUISA CAMPANELLA, ANNA FRANCA ROSSETTI; - ricorrente - contro REGIONE ABRUZZO; - intimata - avverso la sentenza n. 42/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata 1,11/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARILENA GORGONI. Rilevato che: Lucia Di Santo ricorre avverso la sentenza n. 42/2020 del Tribunale di L'Aquila, resa pubblica 1'11 febbraio 2020, avvalendosi di due motivi. Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dalla Regione Abruzzo. La ricorrente rappresenta in fatto che Pietro Consalvo, alla guida dell'autovettura Punto, della Consalvo Asfalti SRL, andava a impattare violentemente contro un cinghiale di 150 kg che sbucava improvvisamente dal lato destro della carreggiata, riportando danni al mezzo, quantificati in euro 6.063,30.

Lucia Di Santo conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Lanciano, la Regione Abruzzo, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, previo accertamento della sua responsabilità. Il giudice adito, con sentenza n. 196/2017, accoglieva la domanda e condannava la Regione Abruzzo al pagamento della somma di euro 3.800,00, oltre alle spese di lite. Il Tribunale di L'Aquila, dinanzi al quale la Regione proponeva appello, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, respingeva la domanda risarcitoria e compensava le spese dì lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Ric. 2020 n. 29225 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta «Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione all'art. 2052 c.c., in tema di risarcimento per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato», per avere il giudice a quo applicato l'art. 2043 c.c., ritenendo incompatibile il regime tracciato dall'art. 2052 c.c. con il carattere selvatico del cinghiale. 2.Con il secondo motivo la ricorrente censura la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per aver escluso che costituisca un fatto notorio, ex art. 115 c.p.c., come tale non bisognevole di prova, il ripetersi di incidenti stradali sulla SS 16 cagionati dall'attraversamento di animali selvatici, non essendovi prova che detto attraversamento sa colpevolmente imputabile alla Regione.

3. Deve essere preliminarmente rilevato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato all'Avvocatura generale dello Stato e non già all'Avvocatura distrettuale, in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è nulla la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'amministrazione all'Avvocatura distrettuale anziché all'Avvocatura generale dello Stato, anche relativamente a ricorsi che si debbano notificare ad una Regione (Cass., Sez. Un., 23/02/1995, n. 2080; Cass., Sez. Un., 14/11/2003, n. 17207). 4.Va, pertanto, disposta la rinnovazione della notificazione all'Avvocatura generale dello Stato e la causa rinviata a nuovo ruolo.

Ric. 2020 n. 29225 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -3- PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Avvocatura generale dello Stato entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 30/11/2021. Il Presi i -Ah Enrico Sc314.7 f)EPOSiVATA 10 C~211. Clegi, 20