Ordinanza — n. 12566/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 1540-2021 proposto da: MOBILIA FABRIZIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARDILE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - contro GIOVANNI LANZA; avverso la sentenza n. 789/2019 della CORTE d'APPELLO di MESSINA depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata, in data 24/02/2022, dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 91 cod. proc. civ, art. 92 cod. proc. civ, art. 93 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 12566/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, per violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., l'avvocato Fabrizio Mobilia, quale difensore antistatario di Giovanni Lanza, affermando che da parte della Corte territoriale vi è stata indebita compensazione, o meglio, dichiarazione di irripetibilità delle spese del grado. L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione, ai fini della sola discussione della causa. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1540-2021 proposto da: MOBILIA FABRIZIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARDILE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - contro GIOVANNI LANZA; avverso la sentenza n. 789/2019 della CORTE d'APPELLO di MESSINA depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata, in data 24/02/2022, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. Giovanni Lanza, parte assistita dall'avvocato Fabrizio Mobilia, risultò vittorioso in una causa di opposizione all'esecuzione, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dinanzi al Tribunale di Messina e gli vennero riconosciuti curo ottocentocinquantanove, titolo di spese di lite. Giovanni Lanza, assistito dall'avvocato Fabi.:izio Mobilia, difensore dichiaratosi antistatario, propose appello avverso la sentenza di primo grado, in punto di spese di lite, affermando che queste gli erano state liquidate in misura inferiore a quanto dovuto e la Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 789 del 24/10/2019, ha accolto l'impugnazione, e ha proceduto a nuova liquidazione delle spese di primo grado, riconoscendo al Lanza curo duernilaventi e cinquanta centesimi, e ha compensato quelle d'appello.
Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, per violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., l'avvocato Fabrizio Mobilia, quale difensore antistatario di Giovanni Lanza, affermando che da parte della Corte territoriale vi è stata indebita compensazione, o meglio, dichiarazione di irripetibilità delle spese del grado. L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione, ai fini della sola discussione della causa. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.
Ric. 2021 n. 01540 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -2- La proposta di manifesta fondatezza è stata ritualmente comunicata. Il ricorso è fondato, non ravvisandosi in alcun modo, nella motivazione resa dal giudice dell'impugnazione di merito, una plausibile e motivata ragione per disporre la compensazione, avendo la Corte di Appello affermato soltanto quanto segue: «Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudkio, la Corte ritiene equo disporne la compensazione. Ed invero l'Agen.zia delle Entrate non si è costituita nell'odierno giudkio„ né vi ha dato causa, neppure indirettamente; piuttosto va rilevato che l'impugrukione de qua si è resa necessaria per correggere la erronea liquidckione delle spese effettuata dal giudice di primo grado», affermazione che costituisce una motivazione del tutto generica e che non applica correttamente il disposto dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., e neppure fornisce addentellati per l'interpretazione resa da ultimo dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 77 del 19/04/2018), che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (oltre a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ.).
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata è, pertanto, cassata in relazione; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando le spese della fase di appello in complessivi curo 1.800,00. Le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate e, tenuto conto dei suddetti indici, vanno liquidate come in dispositivo. Ric. 2021 n. 01540 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -3- Le spese della fase di appello e della fase di legittimità devono, inoltre, essere distratte, le prime in favore dell'avvocato Fabrizio Mobilia, che, come già evidenziato, ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. e per la fase di cassazione in favore dell'avvocato Antonio Cardile, che pure ha reso la rituale dichiarazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente curo 1.800,00 per la fase di appello ed curo 2.000,00, oltre curo 200,00 per esborsi, per questo giudizio di legittimità, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Fabrizio Mobilia per la fase di appello e dell'avvocato Antonio Cardile per la fase di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbraio 2022. Il Presidente Francesco Maria Cirillo .51.'"CakTes N Si/nona To in