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Ordinanza — n. 12564/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses late appeal against execution order due to missed six-month statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12564/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the six-month deadline for opposition to execution. The appellants argued that the appeal court erred by offsetting European Court of Human Rights compensation against the local municipality's debt, violating specific civil procedure articles. The court rejected these substantive arguments, ruling instead that the procedural defect of tardiness alone justified dismissal without examining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: An appeal against an execution order must be filed within six months of the judgment's publication; failure to meet this deadline renders the appeal inadmissible regardless of the merits.

Parole chiave

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opposizione esecutiva tardività ricorso Corte di Cassazione termine perentorio compensazione esecutiva espropriazione abusiva esaurimento delle vie di ricorso interne divieto della doppia presa in considerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 1180 c.c.
Art. 615 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il giudice dell'opposizione esecutiva non poteva incidere sul titolo esecutivo; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909, cod.
Art. 91 c.p.c.
civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando dì considerare che il giudicato copriva il dedotto e il deducibile, e quindi anche la questione dell'eventuale duplicazione; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod.
Art. 380 bis c.p.c.
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: preliminarmente, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per tardività; infatti, trattandosi di opposizione esecutiva, non si applica la c.d.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6841-2021 proposto da: SERRILLI PIA GLORIA, SERRILLI PAOLO COSTANTINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANFRANCO DI MATTIA; - ricorrenti - Contro COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNI CERISANO, GIOVANNI FIORENTINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1332/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 06841 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Paolo Costantino Serilli e Pia Gloria Serilli ricorrono, sulla base di cinque motivi, contro la sentenza n. 1332 del 2020 della Corte di appello di Bari esponendo che: - avevano ottenuto due sentenze, una, definitiva, del giudice italiano, per una illegittima espropriazione cui aveva proceduto il Comune di San Marco in Lamis condannato, pertanto, al pagamento di conseguenti somme di denaro in loro favore, e una della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che aveva condannato lo Stato italiano, analogamente, per lesione illecita del diritto di proprietà; in sede di opposizione all'esecuzione introdotta azionando la sentenza nazionale, la Corte territoriale aveva detratto, dall'importo dovuto dal Comune, le somme erogate dallo Stato italiano, per il tramite del Ministero dell'economia e salvo rivalsa sull'ente locale, in esecuzione della sentenza del giudice europeo; resiste con controricorso il Comune di San Marco in Lamis;

Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della Convenzione E.D.U. e del Protocollo addizionale, art. 1, nonché, in relazione, degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare la natura differente dei due titoli esecutivi, entrambi definitivi, quello italiano formato in relazione all'illegittimità della procedura espropriativa, quello europeo riferito alla lesione del diritto soggettivo dominicale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., 1180, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che i deducenti erano estranei ai RG n 6841 del 2021 Cons. r PaoJD P rreca rapporti tra lo Stato italiano e il Comune, e le obbligazioni passive dei suddetti due enti erano come ricordato differenti, laddove la C.E.D.U. aveva specificato che solo il giudice davanti al quale pendeva il giudizio di merito contro l'ente locale, poi definito con la sentenza azionata, avrebbe potuto valutare la sussistenza di una duplicazione di esborsi; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e seguenti, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il giudice dell'opposizione esecutiva non poteva incidere sul titolo esecutivo; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando dì considerare che il giudicato copriva il dedotto e il deducibile, e quindi anche la questione dell'eventuale duplicazione; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di compensare le spese di lite in relazione alla particolarità della vicenda processuale;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: preliminarmente, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per tardività; infatti, trattandosi di opposizione esecutiva, non si applica la c.d. sospensione feriale dei termini, sicché tenuto conto dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata, non notificata, il termine scadeva un mese prima dell'avvenuta notifica del ricorso; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

RG n 6841 del 2021 Cons. el. rreca biz-Atek La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 7.800,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, oltre il 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 27 gennaio 2022 Il Presidente Dott.ssa Antoni ma DEPOSITATO IN C