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Ordinanza — n. 12544/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties transacted case with full cost compensation before notary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12544/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant formally renounced the appeal after the parties reached a settlement agreement. The condominium and the construction company had previously transacted the dispute with full compensation of litigation costs before a notary. Consequently, the court could not rule on the substantive claim regarding the easement violation or order any further costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: When parties settle a case with full cost compensation, the appellant's subsequent renunciation of the cassation appeal results in the extinction of the proceedings without any cost allocation.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement agreement full cost compensation renunciation of appeal litigation expenses waiver superamento dell'altezza massima contravvenzione per violazione edilizia prestazioni edilizie

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la possibilità di compensare le spese di lite.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n.
art. 380 bis cod. proc. civ
Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29925/2020 proposto da: FRONT.TI.EDIL s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Liti, come da procura speciale allegata al ricorso per cassazione. - ricorrente - e Suisola Marco, nella qualità di legale rappresentante pro tempore, della società Marco Suisola Amministrazioni s.r.I., quale amministratore del Condominio Via Marconi, n. 118; Pierazzini Marco, Mugnaini Carla, Fantini Patrizia, Vacca Franco, Caméra Chiaramarina, Alchi s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sarti Vanna, Cianetti Gabbriella, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.

Tommaso Tossani, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Roberto Giansante, con studio in Roma, via Raffaele Caverni, n. 16, in virtù di procura speciale in calce al controricorso. - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, n. 1085/2020, pubblicata in data 12 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 12 giugno 2020, la Corte d'appello di Firenze, ha rigettato l'appello proposto da FRON.TI.EDIL s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1789 del 12 giugno 2018, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.

2. Il Tribunale di Firenze aveva accolto le domande proposte dal Condominio di via Marconi, n. 118 e dei condomini Alchi s.r.I., Camèra Chiaramarina, Cianetti Gabbriella, Fantini Patrizia, Mugnaini Carla, Pierazzini Marco, Vacca Franco e Sarti Vanna nei confronti della società Fron.ti Edil s.r.l. ed aveva dichiarato la sussistenza della servitù altius non tollendi in favore dei fabbricati di via Marconi, n. 118 ed a carico dell'edificio di via Marconi nn. 122-128R-130R-132R-134R- 136R-138R di proprietà della convenuta; il Tribunale, inoltre, aveva dichiarato la violazione di detta servitù per la misura di 60 centimetri da parte della società Fron.ti Edil durante l'intervento di ristrutturazione per la trasformazione dell'ex edificio produttivo in civile abitazione del fabbricato di via Marconi, nn. 122- 128R-1309R-132R-134R-136R-138R, nonché la costituzione di una servitù di affaccio impropria verso il fabbricato di via Marconi, n. 18, e aveva condannato la Fron.ti.Edil s.r.l. alla remissione in pristino dello stato dei luoghi.

Con la medesima pronuncia, il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento danni formulata dal Condominio di via Marconi, n. 118 e la domanda proposta da Sarti Vanna di condanna della società alla rimessione in pristino del terrazzo di sua proprietà.

3. La società FRONT.TI.EDIL s.r.I., avverso la superiore sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

4. Suisola Marco, nella qualità di legale rappresentante pro tempore, della società Marco Suisola Amministrazioni s.r.I., quale amministratore del Condominio Via Marconi, n. 118; Pierazzini Marco, Mugnaini Carla, Fantini Patrizia, Vacca Franco, Caméra Chiaramarina, Alchi s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sarti Vanna e Cianetti Gabbriella hanno depositato controricorso.

5. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l'esatta portata della particella n. 785/b, che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., considerato che la Corte di appello aveva fornito una motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla corretta individuazione della servitus altius non tollendi, dando così luogo ad un difetto assoluto di motivazione.

2. Deve preliminarmente osservarsi che, con atto depositato in data 17 gennaio 2022, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, in quanto le parti avevano transatto la causa, con compensazione totale delle spese, con specifico atto di transazione stipulato innanzi al Notaio Maria Chiara Pilato, Rep. 2956, Racc. 1422, registrato in data 14 dicembre 2021, al n. 52817, Serie IT.

3. La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dal procuratore della società ricorrente e da quest'ultima, ed è stata accettata, con la sottoscrizione dal procuratore dei controricorrenti. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la possibilità di compensare le spese di lite. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; nulla per le spese del presen