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Ordinanza — n. 12542/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to client's withdrawal of the cassation request without opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12542/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant withdrew their cassation appeal. The lower court had rejected Bajo Lamin's refugee claim based on credibility issues and the absence of armed conflict in his home country. The Supreme Court ruled that the withdrawal of the appeal extinguished the case without addressing the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a decision on the merits or the allocation of costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings asylum claim cassation appeal costs allocation refugee status procedural extinction asilo di cittadino srilankese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
«in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7392/2021 proposto da: BAJO LAMIN alias BADOU LAMIN, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Chisimaio 29 presso lo studio dell'avvocato Marilena Cardone, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - Avverso decreto del Tribunale di Roma, depositato il 27/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIULIA IOFRIDA. Rilevato che: -il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 27/1/2021, ha respinto la richiesta di Bajo Lamin, cittadino del Gambia, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie; -in particolare, il Tribunale ha osservato, all'esito di audizione, che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d'origine dopo avere accidentalmente dato fuoco ai terreni di proprietà di alcuni vicini, per sfuggire a questi ultimi, che gli avevano chiesto i danni, ed ad un fratellastro poliziotto, che lo aveva ferito) non era credibile e comunque non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ex art.14 lett.a) e b) d.lgs. 251/2007; quanto alla protezione sussidiaria, ex art.14 lett.c) stessa legge, lo Stato e la regione di provenienza del richiedente non era interessato da conflitti armati interni, secondo i report consultati (Refworld.org e Amnesty International); non ricorrevano neppure i presupposti della protezione umanitaria, essendo insussistenti condizioni di vulnerabilità, oggettive o soggettive, e non essendo stato allegato un effettivo percorso di integrazione in Italia; -avverso il suddetto decreto, Bajo Lamin propone ricorso per cassazione (notificato il 26/2/2021), affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all'udienza pubblica di discussione);

Ric. 2021 n.7392 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -2- -il ricorrente lamenta:

a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.3, comma 4, 7 d.lgs. 251/2007, in relazione alla valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente;

b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art.8 d.lgs. 25/2008, in relazione alla verifica della reale alla situazione del Gambia ;

c) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art.5, comma 6, d.lgs. 286/1998 in relazione al diniego di protezione umanitaria; Ritenuto che: - disposta la trattazione del ricorso ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., a seguito di notifica della proposta di declaratoria dell'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti, è stata depositata istanza di rinuncia, sottoscritta dal difensore e dalla parte personalmente; - di conseguenza, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 1, cod. proc. civ. non provvedendosi sulle spese non essendovi stata costituzione avversaria; -quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui:

«in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175;

Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071). Ric. 2021 n.7392 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -3-

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2022. Il Presidente Io DEPOSITATO 2.! W. 7 7LLERIA . . /4, oggi IL CANCELLIER