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Ordinanza Interlocutoria — n. 12430/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands case to new role pending Supreme Court ruling on appeal deadline calculation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12430/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a new hearing schedule. The tax agency argued the lower court erred in calculating the appeal deadline because the judgment was served at its legal address rather than the elected domicile of its procurator. The court deferred its decision, citing a recent order to refer the matter to the Supreme Court's unified sections regarding the specific rules for short appeal periods when service occurs at an entity's local office despite an election of domicile.

Regesto Legislator

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Art. 51 d.lgs. n. 546/1992; Art. 285 c.p.c.: The Court remands the case to a new role pending the decision of the Supreme Court's unified sections on the calculation of short appeal deadlines when service is made at an entity's local office despite an election of domicile.

Parole chiave

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appeal deadline calculation election of domicile service at local office tax appeal procedure unified sections referral d.lgs. 546/1992 c.p.c. appeal terms opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 51 of d.lgs. n. 546/1992
L'atto di appello risulta notificato a mezzo PEC in data 24 gennaio 2019 e, pertanto, oltre il termine previsto dall'art. 51 del d.lgs.
Art. 285 of the Code of Civil Procedure
Art. 170 of the Code of Civil Procedure
Art. 360, para. 4 of the Code of Civil Procedure
civ., in relazione all'art. 360, comma 4, cod.
Art. 11 of d.lgs. n. 546/1992
Art. 12 of d.lgs. n. 546/1992
Art. 16 of d.lgs. n. 546/1992
Art. 38 of d.lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Ordinance No. 3984/2022 of the Fifth Civil Section of the Court of Cassation
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Testo completo

te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31720-2020 proposto da: ADER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CENTRO SERVIZI MEDITERRANEI SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 2180/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di intimazione e la Commissione Tributaria Regionale dichiarava il ricorso dell'Agenzia delle entrate-Riscossione inammissibile affermando che dalla documentazione risulta che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale depositata in data 28 giugno 2018 veniva notificata ad Agenzia delle entrate - Riscossione, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 3 settembre 2018. L'atto di appello risulta notificato a mezzo PEC in data 24 gennaio 2019 e, pertanto, oltre il termine previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate - Riscossione proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria chiedendo che la questione venga trattata in pubblica udienza, con particolare riferimento all'ordinanza di rimessione alle sezioni unite n. 3984 del 2022, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate - Riscossione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 16 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 285 e 170 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per l'erronea individuazione del termine decadenziale per la proposizione dell'appello, e in particolare per aver ritenuto Ric. 2020 n. 31720 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata presso la parte personalmente, ossia presso la sede legale di Agenzia delle entrate - Riscossione, anziché al domicilio eletto presso il procuratore costituito e, conseguentemente inammissibile per tardività del gravame. Vista l'ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite 8 febbraio 2022, n. 3984, della quinta sezione civile della Corte di Cassazione in merito alla decorrenza del termine breve per impugnare la decisione presso un ufficio dell'ente locale, pur in presenza di elezione di domicilio; ritenuta l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul punto.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. Così deciso nella camera di consiglio del 9 ma o 2022 Il P lente Ma EFt:GS,11>ATA CAN:da:11RA CILI, 1 9 APR 202