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Ordinanza Interlocutoria — n. 12429/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to new session pending Supreme Court ruling on appeal deadline calculation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12429/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new session pending a decision from the Supreme Court's unified sections regarding the calculation of the appeal deadline. The tax agency argued that notification to a real domicile rather than a constituted lawyer should not trigger the short appeal period, citing procedural code violations. The court deferred judgment because a pending unified section ruling directly addressed the specific legal issue of deadline computation in this context.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 51 d.lgs. n. 546/1992: The Court remands the case to a new session pending the decision of the Supreme Court's unified sections on the specific legal issue of appeal deadline computation.

Parole chiave

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appeal deadline calculation notification to real domicile short appeal period unified sections remand tax collection procedure procedural code violation constituted lawyer notification pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 285 cod. proc. civ.
Art. 170 cod. proc. civ.
Art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 26 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 38, comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992
546 del 1992; la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate - Riscossione affermando che ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs.
Art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 16, comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992
546 del 1992 consente alle parti private di procedere alla notificazione della sentenza con consegna diretta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 4616 e 16554 del 2018
546 del 1992, in base al quale le notificazioni all'Agenzia delle entrate possono essere effettuate mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, come del resto affermato anche da Cass. nn. 4616 e 16554 del 2018.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28082-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro CAPUT° MASSIMO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CORTESE; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, REGIONE CALABRIA; - intimate - avverso la sentenza n. 1706/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA la parte contribuente impugnava una intimazione di pagamento per complessivi euro 84.593,53 per la parte riguardante i crediti di natura tributaria relativi a diverse cartelle di pagamento; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente rilevando che la parte resistente non aveva esibito gli originali degli avvisi dì ricevimento ma solo copie, la cui conformità all'originale era stata contestata; l'Agenzia delle entrate - Riscossione proponeva appello ma la parte contribuente eccepiva che la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso la sede dell'Agente di riscossione in data 31 maggio 2018 a mani di impiegato addetto alla ricezione aveva determinato il decorso del termine breve di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992; la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate - Riscossione affermando che ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 consente alle parti private di procedere alla notificazione della sentenza con consegna diretta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale le notificazioni all'Agenzia delle entrate possono essere effettuate mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, come del resto affermato anche da Cass. nn. 4616 e 16554 del 2018.

Ric. 2020 n. 28082 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate - Riscossione affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria chiedendo di sospendere il giudizio in attesa della decisione della questione da parte delle sezioni unite in relazione all'ordinanza di remissione n. 3984 del 2022 mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione degli artt.285 e 170 cod. proc. civ., 11, 12, 26, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata erroneamente individuato il termine decadenziale per la proposizione dell'appello in quanto la notificazione della sentenza al domicilio reale del soccombente anziché al procuratore costituito non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Vista l'ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite 8 febbraio 2022, n. 3984, della quinta sezione civile della Corte di Cassazione in merito alla decorrenza del termine breve per impugnare la decisione presso un ufficio dell'ente locale, pur in presenza di elezione di domicilio; ritenuta l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul punto.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 2022. Il Presidente M&tMocci NEPOSI ATA LM CANCRI/. IL aegi, 1 9