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Ordinanza Interlocutoria — n. 12428/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to significant legal issue regarding tax debt notification after corporate split.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12428/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the interlocutory appeal by remitting the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The tax agency argued that notification of a tax bill to the split-off company should prevent the statute of limitations from expiring for the remaining company, despite the bill being issued against the latter. The court deemed the legal question regarding the applicability of notification rules post-split too significant to decide summarily, necessitating a full public trial.

Regesto Legislator

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Art. 25 D.P.R. n. 602/1973; Art. 1310 c.c.; Art. 360 c.p.c.: When a corporate split occurs, the court must determine in public hearing whether notification to the split-off entity prevents the expiration of the limitation period for the remaining entity's debts.

Parole chiave

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tax limitation period corporate split notification validity statute of limitations interlocutory remand tax debt attribution public hearing requirement scissione societaria

Disposizioni normative citate

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Art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973
per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il rispetto del termine di decadenza dell'art. 25 del d.P.R.
Art. 173 D.P.R. n. 917 del 1986
Art. 15 d.lgs. n. 472 del 1992
Art. 1310 cod. civ.
602 del 1973 e il termine di decadenza non è stato interrotto da una notifica alla società scissa, posto che le norme sulla prescrizione non sono applicabili alla decadenza e dunque anche l'art. 1310 cod. civ. in tema di interruzione della prescrizione nelle obbligazioni solidali.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
art. 1310 cod. civ
602 del 1973 e il termine di decadenza non è stato interrotto da una notifica alla società scissa, posto che le norme sulla prescrizione non sono applicabili alla decadenza e dunque anche l'art. 1310 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27663-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro ELIA INDUSTRIE METALMECCANICHE SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 246/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA A seguito di scissione parziale avvenuta il 14 giugno 2013, la società beneficaria proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativa a varie imposte per l'anno d'imposta 2007 relative a debiti tributari della società scissa; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente; la Commissione Tributaria Regionale repingeva l'appello dell'Ufficio affermando che la notifica, avvenuta nel 2015, della cartella di pagamento emessa nei confronti della società contribuente (società beneficiaria), è avvenuta in violazione del termine di tre anni di decadenza previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e il termine di decadenza non è stato interrotto da una notifica alla società scissa, posto che le norme sulla prescrizione non sono applicabili alla decadenza e dunque anche l'art. 1310 cod. civ. in tema di interruzione della prescrizione nelle obbligazioni solidali.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 173 del d.P.R. n. 917 del 1986, 15 del d.lgs. n. 472 del 1992 e 1310 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il rispetto del termine di decadenza dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 dovesse essere valutato avendo riguardo al momento della Ric. 2020 n. 27663 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- notificazione della cartella nei confronti della società beneficiaria e non della società scissa dovendosi invece ritenere che la notificazione della cartella alla società scissa sia idonea a impedire la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 senza che tale termine debba essere rispettato anche nei confronti della società beneficiaria, in quanto i debiti tributari relativi alla cartella di pagamento oggetto di lite afferiscono a tributi propri della società Delco s.r.l. (società scissa) dalla quale si è scissa la società contribuente (società beneficiaria).

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 20'2. Il Pre e Mauro M.