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Ordinanza Interlocutoria — n. 12427/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court to examine merits of tax payment notices after procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12427/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the taxpayer's challenge to tax payment notices. The lower court incorrectly ruled that the taxpayer's grievances concerned a prior tax assessment rather than the specific payment notices in question. Consequently, the court remitted the case to the lower instance to properly examine the merits of the contested payment orders.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a cassation appeal challenges acts of payment notice but the lower court erroneously deems the grievances concern prior procedural acts, the case must be remitted to the lower court to examine the merits of the contested payment orders.

Parole chiave

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tax payment notices cassation remittal procedural error tax appeal lower court review onere della prova del contribuente spese commerciali responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28205-2019 proposto da: ZANON ANTONELLA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIADA BASSO, ANDREA FANELLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 353/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 13/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Ric. 2019 n. 28205 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione Zanon Antonella ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della CTR Piemonte che, rigettando l'appello della contribuente, ha confermato la sentenza della CTP di Asti di rigetto del ricorso avverso intimazioni di pagamento relative agli anni di imposta 2007 e 2008. La CTR ha ritenuto che i motivi di impugnazione non concernessero gli atti di intimazione al pagamento impugnati, bensì gli atti e i procedimenti giurisdizionali ad esse precedenti.

In particolare, il giudice di appello ha ritenuto i vizi lamentati dalla contribuente riguardavano una precedente sentenza della CTR Piemonte n. 528/31/16 con la quale era stata ritenuta legittima la pretesa tributaria dell'Ufficio e avverso la quale la contribuente aveva a suo tempo proposto ricorso per cassazione. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La causa va rimessa sul ruolo essendo opportuno acquisire il fascicolo di merito. PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo acquisirsi il fascicolo di merito a cura della Cancelleria.

Così deciso il 23.2.2023 in Roma. Il liPresidente , !:^›EPOSiTATì: 14 CANCiUlAirk Cier