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Ordinanza Interlocutoria — n. 12426/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax refund case to public hearing due to insufficient reasoning on flight allowance taxation rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12426/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's refusal of an IRPEF refund for flight allowances. The taxpayer argued the commission incorrectly classified the payments as pension rather than flight indemnity, which should be taxed at 50% only for active personnel. The court found the lower court's reasoning insufficient to justify this legal distinction and ordered a remand for public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 49, Art. 51 comma 6 del d.lgs. n. 917 del 1986: The court establishes that a decision violating the minimum level of reasoning required cannot be upheld, necessitating a remand to public hearing when the legal distinction between active personnel and retired staff regarding tax rates is not adequately explained.

Parole chiave

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IRPEF tax refund flight allowance taxation insufficient reasoning remand to public hearing active personnel status tax commission decision minimum reasoning level tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia Ric.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.
Art. 49 del d.lgs. n. 917 del 1986
Art. 51 comma 6 del d.lgs. n. 917 del 1986
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4610-2020 proposto da: PECINI PAOLO CRISTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3658/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un diniego di rimborso IRPEF per gli anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne rigettava l'appello affermando che dopo aver esaminato alcune sentenze della Commissione Tributaria Regionale sposa la tesi dei primi giudici ed in particolare che si trattava di indennità di aeronavigazione e non invece indennità o altro quale pensione avente natura reddituale, non risultando più in servizio; l'art. 51, comma 6, del d.lgs. n. 917 del 1986 circa la tassabilità al 50% per l'indennità di volo è solo per le persone in servizio e non anche per il personale in quiescienza, e quindi ai fini della tassazione IRPEF, la pensione è assoggettata al 100% a tassazione IRPEF e non invece al 50% come erroneamente sostiene il contribuente: le somme percepite sono da assoggettare a tassazione al 100% e non invece al 50%, intendendosi quale reddito assimilato ai fini dell'IRPEF dal d.lgs. n. 917 del 1986.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia Ric. 2020 n. 04610 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- • violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 51, comma 6, del d.lgs. n. 917 del 1986 perché la motivazione si colloca al di sotto del livello del minimo motivazionale garantito e perché si tratta di decisioni che investono una categoria ben diversa di lavoratori.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022. Il F(resident Mai i-i;G:§i"--- 1.7 1i.--i+n"ì.--i,À...-4-7.U11i; ii(*en, 1 9 APR 2022 IL CANCELIMHE