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Ordinanza Interlocutoria — n. 12425/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remits tax appeal case to ordinary section for joint handling of multiple pending appeals.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12425/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the immediate appeal by remitting the case to the ordinary section for joint processing with other pending appeals. The taxpayer challenged a regional tax commission's rejection of an appeal against an agency notice denying VAT deductions for invoices related to non-existent transactions involving interposed companies. The court decided to transfer the file rather than rule on the merits to ensure efficient collective adjudication of similar procedural issues.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When multiple appeals share common procedural grounds, the Court may remit the case to the ordinary section for joint handling to ensure efficient collective adjudication.

Parole chiave

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tax appeal cassation joint handling appeals VAT deduction denial interposed companies procedural remittal fatture fittizie inchiesta per frode fiscale tassazioni fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
cavatori) e i clienti italiani; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 380 c.p.c.
cavatori) e i clienti italiani; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
cavatori) e i clienti italiani; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;-la contribuente ha depositato memoria;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA t'-)7 R1--" (-51Si Sul ricorso iscritto al numero 24228 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Acqualagna Tartufi srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Francesco Mancini, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) francesco@manciniavvocati.it .) -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 287/03/2020, depositata in data 15 giugno 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Acqualagna Tartufi srl in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 431/02/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro di rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F.- Compagnia di Urbino, aveva contestato nei confronti di quest'ultima, per l'anno 2012, l'indebita detrazione di iva in relazione a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società (Funghi e Tartufi di Di lodo Ernesto e C. s.a.s. e Fima srl) asseritamente c.d. cartiere interposte tra i reali fornitori di tartufi (c.d. cavatori) e i clienti italiani; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;-la contribuente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE - avuto riguardo alla istanza depositata dalla ricorrente di riunione del presente ricorso con altri ricorsi pendenti dinanzi a questa Corte (R.g. n. 4782/2018; n. 4764/2018; n. 4784/2018; n. 20242/2018; n. 24279/2020), appare opportuno rimettere la causa alla sezione ordinaria per la trattazione congiunta con i procedimenti già a quest'ultima trasmessi RG n. 4782/2018; n. 4764/2018; n. 4784/2018; n. 20242/2018;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione in sezione ordinaria al fine della trattazione congiunta con i procedimenti RG RG n. 4782/2018; n. 4764/2018; n. 4784/2018; n. 20242/2018; Cosi deciso in Roma 9 febbraio 2022 Il Presidente rt9 ri€POSiTATA i IÒGEULIR C