Cassation remands tax case to ordinary section regarding notification validity of payment orders via PEC from non-public address.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the taxpayer's cassation appeal, ordering the case to be remanded to the ordinary section for public hearing. The taxpayer argued that tax payment orders were irregularly notified via PEC from an address not in the public registry, while the tax authority maintained the notification was valid. The Court found the issue not immediately evident and required a full public trial to determine the legality of the notification method.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 DPR 602/97; Art. 60 DPR 600/1973; Art. 14 DPR 68/2005; Art. 16 DPR 68/2005; Art. 2 D.Lgs 82/2005; Art. 16-ter D.L. 179/2012; Art. 3-bis L. 53/84; Art. 360 c.p.c.: When a cassation appeal raises complex factual issues regarding the validity of tax notification methods, the case must be remanded to the ordinary section for public hearing rather than being decided summarily.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27359-2020 proposto da: CGR COSTRUZIONI GENERALI RISTRUTTURAZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CIRILLO 15, presso lo studio dell'avvocato AGNESE CONDARELLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 310/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. C.G.R. Costruzioni Generali e Ristrutturazioni S.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma impugnando, per mezzo dell'intimazione di pagamento, due cartelle di pagamento, eccependo il difetto di notifica e la maturata decorrenza dei termini di prescrizione.
2. In primo grado il giudice accoglieva integralmente il ricorso, accertando il generale difetto di notifica delle cartelle di pagamento impugnate e compensando integralmente le spese di lite.
3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente, che ne deduceva la parziale illegittimità nei soli limiti della compensazione delle spese di lite, e dall'Agenzia delle Entrate, che rilevava la regolarità della notifica di una delle cartelle di pagamento, prestando acquiescenza relativamente alla declaratoria di nullità dell'altra. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello dell'Ufficio, ritenendo correttamente eseguita la notifica della cartella di pagamento in esame a mezzo pec.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di un unico motivo di diritto. L'Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso. Ric. 2020 n. 27359 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio RITENUTO IN DIRITTO 1. Con l' unico motivo di diritto la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/973, e dell'art. 60, commi 6 e 7, del D.P.R. 600/1973, da leggersi coerentemente con gli artt. 14, commi 1 e 2, e 16, comma 2, del D.P.R. 68/2005, secondo le modalità scandite dagli artt. 2, comma 2, 3-bis, 6, 6-ter, 6-quater e 48, n. 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 (CAD-testo vigente), al pari degli artt. 16-ter del d.l. 179/2012 (conv. dalla I. 221/2012) e 3-bis della I. 53/84, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e/o 5 c.p.c.
Si sostiene che la CTR avrebbe errato nel dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento, nonostante questa fosse stata inviata a mezzo pec proveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico elenco. 2.7 La causa,non ponendosi in termini dell'immediata evidenza decisoria va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza PQM Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 gennaio Il Presidente Dr. Lucip Napolitano .5€PC,SiTATA (...› t?1 , APR 2022 Ric. 2020