Court remits case to public hearing due to pending constitutional challenge on tax refund reduction rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Agency's interlocutory order, remitting the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The Agency argued that recent legislative amendments reduced tax refunds by 50% when administrative claims exceeded allocated funds, citing specific articles of the Tax Code and the Constitution. The Court noted the existence of a pending constitutional challenge regarding the same legislative provision and deemed it necessary to address the constitutional issue publicly before proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.; Art. 1, comma 665 della legge n. 190 del 2014: When a constitutional challenge to a statutory provision is pending before the Constitutional Court, the ordinary court must suspend the proceedings and remit the case to a public hearing to address the constitutional question.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA ' sul ricorso 31803-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ZAGAMI BRUNO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO BOCCHIERI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1825/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il 16/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza, ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1819/5/18 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, emessa il 22 marzo 2018 e depositata il 27 aprile 2018, passata in cosa giudicata, con la quale - a conferma della sentenza di primo grado - era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50%.
Osserva la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che effettivamente non può dirsi che l'Agenzia delle entrate abbia ottemperato alla suindicata sentenza n. 1819/5/17 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia per effetto del pagamento di una somma pari solo al 50% di quanto dovuto e non vi è alcuna prova del fatto che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate in via amministrativa ecceda la somma stanziata. La Commissione Tributaria Regionale pertanto afferma che l'Agenzia delle entrate è tenuta a ottemperare al giudicato mediante il pagamento integrale delle somme dovute e nomina conseguentemente un Commissario ad acta a questo scopo.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Considerato che Ric. 2020 n. 31803 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 nonché dell'art. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art.111 Cost. in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto.
Il Collegio reputa opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile in quanto pende giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies della legge n. 123 del 2017, giudizio promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con ordinanza del 7 settembre 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio del 2021.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. Il Presidente Lucip Napolitano f, & 2 1.9 STCW ClikA, 1 9 APR 2022 IL cmc