Italian court dismisses appeal against tax authority, ruling on prescription and notification issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Diana Faraco's appeal against the Regional Tax Commission's decision to uphold the tax authority's appeal. Faraco argued the commission failed to address her prescription defense regarding tax notices and improperly ruled on unappealed documents. The court found the commission correctly ignored the prescription claim as it concerned post-notice periods and properly addressed the partial appeal by confirming valid notification for the contested documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The court must rule on all specific requests; omission of a valid prescription defense regarding post-notice periods constitutes a violation of the principle of autosufficienza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30431 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Diana Faraco rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Achille Iroso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Anna D'Anse, in Roma, Via V.G. Galati n. 100/C; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Direttore pro -F- chu -t---74tomiEk9 tempore, domiciliata in Roma, Via IIIRÌoghesi presso fre,o et PRI A-N I ctlE tZt rappresent difen«, éé 921,91P ‘24iN EKHA-NUELE -controricorrente- Nonché Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t. -intimata- Nonché Comune di Casoria, in persona del sindaco p.t. -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2332/07/18, depositata in data 13 marzo 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Diana Faraco, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate-riscossione nei confronti della suddetta contribuente, della Regione Campania e del Comune di Casoria avverso la sentenza n. 7827/06/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di accoglimento del ricorso avverso intimazione di pagamento emessa sulla base di presupposte cartelle esattoriali relative a Tarsu e tasse automobilistiche, per le annualità 2000-2010; - la CTR ha accolto l'appello stante la prova della rituale e tempestiva notifica delle cartelle presupposte l'avviso di intimazione in questione; - l'Agenzia delle entrate- riscossione resiste con controricorso; sono rimaste intimate la Regione Campania e il Comune di Casoria; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE -con l'unico motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR 1) omesso di pronunziarsi sull'eccezione di prescrizione successiva del credito, decorrente dalla data di notificazione delle cartelle di pagamento fino all'atto di intimazione, ritualmente dedotta in primo grado e reiterata in appello;
2) a fronte dell'appello parziale" dell'Agenzia delle entrate- Riscossione (già Equitalia Sud s.p.a.), riformato la sentenza di primo grado, pronunciandosi anche in ordine a cartelle di pagamento non oggetto di impugnazione (per avere l'Agente della riscossione prodotto le retate di notifica soltanto per sette delle nove cartelle sottese all'atto di intimazione di pagamento) in merito alle quali si era formato il giudicato interno; -premessa l'ammissibilità per avere la contribuente allegato al ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, il ricorso originario e la comparsa di controdeduzioni in appello (all. 2 e 7), il primo profilo del motivo è fondato; -costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017; n. 1187 del 2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012); nella specie, la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione - proposta dalla contribuente nel ricorso introduttivo e ribadita in sede di controdeduzioni in appello - di prescrizione successiva dei crediti asserita mente maturata dalla data di notificazione delle cartelle a quella di notificazione dell'intimazione di pagamento; né al riguardo rileva l'eccepita - in sede di controricorso- impugnabilità dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.l.gs. n. 546/92, solo per vizi propri e non per vizi attinenti alle cartelle di pagamento non impugnate nei termini di legge, in quanto la doglianza proposta dalla contribuente nei gradi di merito- in ordine alla quale la CTR omette di pronunciare - concerne non già la prescrizione dei crediti maturata prima della notificazione delle cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione (v.
Cass.n. 24278 del 2020 che ribadisce il principio secondo cui "la mancata impugnazione della cartella esattoriale comporta che nulla possa più valutarsi, in questa sede, in ordine alla prescrizione che avrebbe potuto maturare prima della notificazione della cartella di pagamento") ma quella che sarebbe asseritamente maturata successivamente dalla data di notifica delle cartelle alla data di notifica dell'intimazione di pagamento; -infondato si profila, invece, l'altro profilo del motivo circa l'assunta ultrapetizione della CTR, avendo quest'ultima - a fronte dell' "appello parziale" dell'Agente della riscossione (a11.6 del ricorso introduttivo) con cui si deduceva la regolarità della notifica soltanto in ordine a sette delle nove cartelle esattoriali presupposte all'atto di intimazione di pagamento in questione - accolto l'appello, stante la ritenuta prova della rituale e tempestiva notifica delle cartelle, da intendersi riferite esclusivamente a quelle (sette) per le quali l'Agenzia delle entrate- riscossione aveva proposto gravame; - in conclusione, va accolto il ricorso nei termini di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione;
P.Q. M. 4 PIA La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione; Così deciso in ,Roma il 23 marzo 2022 ( Il Fresident i , Il Funz