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Ordinanza — n. 12362/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal by suspending statute of limitations for six months under simplified tax dispute rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12362/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a late submission, overturning the Regional Tax Commission's dismissal. The taxpayer argued the appeal was timely because the statute of limitations was automatically suspended for six months under the simplified tax dispute regime. The Court agreed, ruling that the suspension applied automatically to all parties for eligible cases, rendering the appeal valid despite the original deadline having passed.

Regesto Legislator

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Art. 11 D.L. n. 50/2017; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The six-month suspension of appeal deadlines for simplified tax disputes applies automatically to all parties, validating appeals filed after the original deadline expires but within the suspended period.

Parole chiave

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simplified tax disputes statute of limitations suspension automatic deadline extension tax appeal admissibility Cassation procedure procedura di ricupero d'imposta amministrazione fiscale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 11 D.L. n. 50/2017
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 11 D.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
115 e 149 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 327 c.p.c.
29497 del 2021); - nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 24.10.2016, con scadenza del termine semestrale lungo ex art. 327 c.p.c. per impugnare in data 24.4.2017 - data di entrata in vigore del d.l.
Art. 11 comma 9 DL 50/2017
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 11 D.
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 327 c.p
29497 del 2021); - nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 24.10.2016, con scadenza del termine semestrale lungo ex art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11913 del 2019
Cass. n. 11913 del 2019; Cass.
Cass. n. 5109 del 2020
11913 del 2019; Cass. n. 5109 del 2020; Cass.
Cass. n. 29497 del 2021
5109 del 2020; Cass. n. 29497 del 2021); - nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 24.10.2016, con scadenza del termine semestrale lungo ex art.
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Testo completo

te ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17576 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Milo Maria - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10517/21/2017, depositata in data 41 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di Milo Maria avverso la sentenza n. 17693/41/2016 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di rettifica e liquidazione 2014/ORA00031 ai fini dell'imposta di registro, relativo all'anno 2014; - la contribuente rimane intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE - col primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'ad 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 11 D. L. n. 50/2017 per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile il gravame perché tardivo, senza considerare che il termine di impugnazione era stato sospeso per sei mesi essendo scaduto il 24 giugno 2017, data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2017; -con il secondo motivo, l'Agenzia assume violazione e falsa applicazione degli artt. 16 comma 50, 20 comma 2°, 22, 51, 53 e 38 D. Lgs. n.546/1992 e 2699 c.c., in relazione all'ad 360 n. 3 c.p.c., nonché degli art-t. 115 e 149 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la CTR dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'Ufficio sulla base dell'attestazione di notifica estratta dal sito di Poste Italiane - dalla quale risultava la consegna della raccomandata contenente l'appello per la notifica all'Ufficio postale in data 26.04.2017, oltre il termine per impugnare del 24.4.2017 - priva di qualsivoglia valore legale; - il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; - ai sensi dell'articolo 11 comma 90 del DL 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di sei mesi, "i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"; -invero, in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito nella legge n. 96 del 2017, mentre ai fini dell'accesso al beneficio è necessaria una specifica richiesta del contribuente, ai fini della proposizione dei ricorsi la sospensione semestrale del termine per impugnare, prevista dal citato art. 11 comma 9, opera automaticamente per tutte le parti in causa e quindi anche per l'amministrazione finanziaria, purché la lite rientri fra quelle definibili e purché il termine per impugnare spiri fra il 24 aprile 2017 ed il 30 settembre 2017 (cfr.

Cass. n. 11913 del 2019; Cass. n. 5109 del 2020; Cass. n. 29497 del 2021); - nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 24.10.2016, con scadenza del termine semestrale lungo ex art. 327 c.p.c. per impugnare in data 24.4.2017 - data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2017 - avuto riguardo alla sospensione di sei mesi di cui dall'art. 11, comma 9, cit. (trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendente e non esclusa dalla definizione ai sensi dell'art. 11 comma 4 del di. n. 50 del 2017), il termine per proporre appello doveva ritenersi prorogato fino al 24.10.2017 con conseguente tempestività dell'atto di appello spedito per la notifica, a mezzo servizio postale, il 26.4.2017; - in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione;

P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione; Così deciso in Roma il 23 marzo 2022 Il Pre