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Ordinanza — n. 12360/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against IMU tax liability for leased property after contract resolution, ruling leaseholder remains liable until physical return.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12360/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed A-Leasing's appeal against a regional tax commission ruling that the lessor remained liable for IMU taxes on a leased property after contract resolution. The lessor argued that the tax authority incorrectly identified them as the taxpayer without verifying the lessee's actual return of the property, citing specific tax laws. The court upheld the lower court's decision, establishing that the lessor's contractual right to the property's use persists until physical restitution, making them the taxable entity regardless of current possession.

Regesto Legislator

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Art. 9 d.lgs. n. 23/2011; In cases of lease contract resolution, the lessor remains the IMU taxpayer until the lessee physically returns the property, as the contractual right to possession persists and confers taxable ownership status.

Parole chiave

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IMU tax liability leasing contract resolution lessor vs lessee property possession rights taxable ownership status contractual right to use physical restitution requirement imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 9 d.lgs. n. 23/2011
Art. 1, commi 136-139 della L. 124 del 2017
5, sentenza n.25249 del 2019; Cass. 13793 del 2019).
Art. 53 Cost.
n.23/2011, dell'art.1 commi 136-139 della 1.124 del 2017 e dell'art. 53 Cost. (primo motivo di ricorso) e degli artt.8 e 9 d.lgs.
Art. 1, comma 672, della L. 147 del 2013
5, sentenza n.25249 del 2019; Cass. 13793 del 2019).
art. 53 Cost
n.23/2011, dell'art.1 commi 136-139 della 1.124 del 2017 e dell'art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 6-5, ord. n. 418 del 2021
Cass. sez. 5, ordinanza 22541 del 2021
Cass. sez. 6-5, ord. n. 585 del 2021
Cass. sez. 5, sentenza 29973 del 2019
n.585 del 2021; Cass. sez. 5, sentenza 29973 del 2019; Cass.
Cass. Sez. 5, sentenza n. 25249 del 2019
Cass. 13793 del 2019
5, sentenza n.25249 del 2019; Cass. 13793 del 2019).
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Ordinanza — n. 2632/2023 — snciv
Court rejects IMU taxpayer status for leasing lessee after contract resolution, ruling liability transfers to lessor.
Ordinanza — n. 30954/2021 — snciv
Cassation court dismisses IMU appeal, ruling tax liability follows contractual lease terms, not physical possession after termination.
Ordinanza — n. 31008/2021 — snciv
Court dismisses appeal on IMU liability for leased property after early contract termination by lessee.
Ordinanza — n. 26492/2022 — snciv
Italian court dismisses appeal after parties reach out-of-court settlement and waive litigation rights.
Ordinanza — n. 8430/2023 — snciv
Court dismisses appeal on IMU tax liability, ruling lease contract validity determines taxpayer status regardless of possession. The court held that the contractual bond, not physical possession, defines the taxpayer under the Municipal Property Tax law. Consequently, the taxpayer remains liable until the contract is formally resolved or expires. The court rejected the argument that TASI rules should interpret IMU provisions, noting their distinct tax bases. The decision clarifies that the lessee, not the user, is the taxpayer for financial leases. This ruling ensures consistent application of tax liability based on contractual terms. The court emphasized the permanence of the tax obligation during the lease duration. The judgment upholds the lower court's confirmation of the tax assessment. The appeal was dismissed due to the correct application of statutory interpretation principles. The court found no error in the identification of the taxpayer under the relevant laws.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 27922-2020 proposto da: A LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO FERRAZZA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO GIOMO; - ricorrente - contro COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA; - intimato - avverso la sentenza n. 140/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 27922 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che: 1.1a società per azioni A-Leasing ricorre, con due connessi motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale essa è stato ritenuto legittimo l'atto con il quale essa ricorrente è stata richiesta dal Comune di Casaleggio Novara del pagamento dell'IMU per l'anno 2012 quale proprietaria di un terreno già oggetto di un contratto di leasing ormai risolto e di cui l'utilizzatore aveva ancora in quell'anno la detenzione;

2. la ricorrente deduce la violazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. n.23/2011, dell'art.1 commi 136-139 della 1.124 del 2017 e dell'art. 53 Cost. (primo motivo di ricorso) e degli artt.8 e 9 d.lgs. n.23/2011, dell'art. 1, comma 672, della 1.147 del 2013 nonché omessa pronuncia sul motivo di appello con cui essa ricorrente aveva lamentato l'erronea estensione, da parte dei giudici di primo grado, all'IMU della disciplina in materia di TASI (secondo motivo). Sostiene che la CTR abbia contravvenuto alle norme indicate con l'identificare "il soggetto passivo Imu nella società concedente sulla base della mera risoluzione del contratto per inadempimento dei concedente a prescindere dall'effettiva riconsegna del bene stesso";

3. il Comune di Casaleggio Novara non si è costituito;

4. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. la questione relativa all'individuazione del soggetto passivo dell'Imu per un bene immobile ancora detenuto dall'ex concessionario a seguito della risoluzione dl contratto di locazione finanziaria è stata oggetto di molteplici pronunce di questa Corte con le quali è stato affermato che "In base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente" (così, tra molte conformi, Cass. sez. 6-5, ord. n.418 del 2021; v. altresì Cass. sez.5, ordinanza 22541 del 2021;

Cass. sez. 6-5, ord. n.585 del 2021; Cass. sez. 5, sentenza 29973 del 2019; Cass. Sez. 5, sentenza n.25249 del 2019; Cass. 13793 del 2019). Alla luce di questi principi da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il ricorso della società A-Leasing risulta essere infondato: legittimamente il giudice di appello ha ritenuto l'odierna ricorrente responsabile per il pagamento dell'IMU in relazione ad un immobile già oggetto di un contratto di leasing ormai risolto nell'anno a cui è riferita la pretesa impositiva;

3. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione del Comune; PQM la Corte rigetta il ricorso. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022, svolta con modalità da remoto. Il Presid nte 111:unzie 1,47( Ry, Ciy:diz