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Ordinanza — n. 12353/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows tax agency appeal, quashing regional court decision on shareholder loans.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12353/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax agency successfully appealed the regional court's decision regarding unproven shareholder loans, resulting in the partial quashing of the lower court's judgment. While the dispute between the agency and the individual shareholders was settled by their voluntary payment, the court found the regional court's reasoning insufficient to prove the existence of the loans. The appellate court ruled that mere evidence of a shareholder's spending capacity does not legally establish the effectiveness of a loan, necessitating a remand for further examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2729 c.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/72; Art. 54 commi 2 e 3 DPR 633/72: The effectiveness of a shareholder loan must be proven with precise and corroborating evidence; mere demonstration of a shareholder's spending capacity or liquidity is insufficient to presume the existence of such a financial contribution.

Parole chiave

Generato dall'IA
shareholder loans tax assessment unproven financing spending capacity tax liability Cassazione remand for retrial indigenza finanziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2729 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/72
Art. 54 commi 2 e 3 DPR 633/72

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 14066 del 2017
Sez. 5, n. 12764 del 2015
Cass. Sez. 5, ordinanza n. 10228 del 27/04/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31662-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope Eegis; - ricorrente - contro LORO SRL, CHIAVELLI LORENZO, CHIAVELLI ROBERTA; - intimati - avverso la sentenza n. 3057/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2018 n. 31662 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Premesso che:

1. in causa su avvisi di accertamento emessi, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva dell'anno 2009, dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della srl LO.RO . e dei due soci, Lorenzo e Roberta Chiavelli, ed aventi ad oggetto -per quanto ora interessa- passività per oltre 300.000,00 euro, iscritte in bilancio come "finanziamento soci", da ritenersi, secondo l'Agenzia, in mancanza di prova circa disponibilità da parte dei soci di mezzi tali da giustificare il finanziamento, ricavi non contabilizzati, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha affermato che "la ricostruzione" dell'Agenzia non poteva essere condivisa e che le dette passività erano effettivamente tali.

Il discorso motivazionale alla base dell'affermazione fa perno su ciò che la società LO.RO. aveva dimostrato, attraverso documentazione bancaria, che "la provvista indicata nella voce di bilancio "finanziamento soci" è strettamente collegata ai risparmi del Signor Giovanni Chiavelli, padre dei due giovanissimi soci Lorenzo e Roberta Chiavelli (neo laureato in ingegneria il primo, universitaria in giurisprudenza la seconda)... e vero dominus della società. Vi è infatti una correlazione tra i prelevamenti effettuati dal Signor Chiavelli Giovanni dalle proprie disponibilità detenute presso la BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi e la formazione della contestata provvista finanziaria"; 2.avverso la sentenza della CTR propone ricorso l'Agenzia lamentando "violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. in combinato disposto con gli artt. 39, comma1, lett.d), del d.P.R. 600/72 e 54, commi 2 e 3, del d.P.R. 633/72" per avere la CTR fondato la propria decisione su un ragionamento presuntivo irragionevole;

3. la srl Loro e i soci sono rimasti intimati;

4. Lorenzo e Roberta Chiavelli hanno tuttavia fatto istanza di definizione della lite ex art.6 d.I.119 del 2018, convertito dalla legge n.136 del 2018. L'Agenzia delle Entrate ha dato atto dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dai contribuenti ed ha aderito alla richiesta di definizione parziale della lite; considerato che: 1.1a lite tra l'Agenzia delle Entrate e Lorenzo e Roberta Chiavelli è stata definita e va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio tra essi pendente, con spese a carico di chi le ha sostenute, ex art.6 d.1.119/2018, conv. dalla 1.136/2018;

2. per quanto residua, in riferimento cioè all'avviso emesso nei confronti della srl LO.RO. e riguardo alla contestazione relativa alla somma iscritta nel bilancio 2009 come finanziamento soci, il ricorso per cassazione è fondato. 2.1. La CTR ha ritenuto che la somma oggetto del recupero fiscale di cui si discute, iscritta a bilancio come "finanziamento soci", fosse da ritenere in effetti un finanziamento -pacificamente in contanti- sulla base dell'argomento per cui vi era corrispondenza tra detta somma e gli importi prelevati dal padre dei soci da un conto corrente a lui intestato.

L'argomento si regge su un duplice passaggio imprescindibile rimasto evidentemente implicito: il genitore avrebbe consegnato gli importi prelevati ai figli e questi avrebbero poi utilizzato tali importi per finanziare la società. 2.3. L'argomento presuntivo della CTR è insostenibile. 2.4. Merita ricordare che un ragionamento presuntivo è censurabile di fronte alla Corte di Cassazione in base all'art.360, n.3, c.p.c. competendo alla Corte, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art.2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo è stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. n.29635 del 16/11/2018).

Spetta alla Corte, in particolare, verificare se gli elementi di cui vi sia prova in giudizio, siano tali da giustificare, in termini se non di certezza almeno di alta probabilità, secondo un ragionamento conformato ad una legge scientifica o ad una massima di comune esperienza, la conclusione per cui il fatto ignoto esiste o non esiste. 2.5. Dagli elementi di cui la CTR ha dato conto esservi prova -il prelevamento, da parte del padre dei due soci, da un conto corrente a lui intestato, di somme ammontanti ad un importo pari a quello poi iscritto nel bilancio della società LO.RO. come "finanziamento soci"- non si evincono gli imprescindibili passaggi impliciti del ragionamento della CTR -il genitore avrebbe consegnato gli importi prelevati ai figli e questi avrebbero poi utilizzato tali importi per finanziare la società-, con la conseguenza che la conclusione -la somma oggetto del recupero fiscale di cui si discute, iscritta a bilancio come "finanziamento soci", è in effetti tale- resta un assunto indimostrato. 2.6.

Peraltro va aggiunto che questa Corte ha ritenuto che l'effettività di un finanziamento infruttifero non può essere desunta esclusivamente dalla capacità di spesa e dalla disponibilità di liquidità in capo al socio, con conseguente avallo della conclusione del giudice di merito secondo la quale i finanziamenti infruttiferi dei soci, laddove ingiustificati, possono essere considerati ricavi in nero come ritenuto dalla Amministrazione Finanziaria (Sez. 5, n. 14066 del 2017). Con un'altra decisione è stata annullata la sentenza della CTR che, con riferimento alla voce "finanziamenti infruttiferi dei soci", ritenuti dall'Ufficio ricavi in nero, si era limitata a sostenere che era stato dimostrato, tramite il prospetto dei redditi, che la capacità di spesa dei soci negli anni oggetto di accertamento era tale da poter giustificare quanto rilevato dai verbalizzanti a titolo di finanziamento, affermando che "siffatta argomentazione appare assolutamente insufficiente, non potendosi di per sé desumere l'effettività di un finanziamento infruttifero solo dalla affermata capacità di spesa (e quindi da un fatto solo potenzialmente idoneo allo stesso), non bastando la asserita disponibilità di liquidità a dimostrare l'effettività del finanziamento"(Sez. 5, n. 12764 del 2015).

Ed ancora la Corte, sulla base del principio per cui "In tema di determinazione della base imponibile ai fini dell'IRES, grava sul contribuente, trattandosi di componente negativa del reddito, la prova, da fornire mediante elementi corredati di gravità, precisione e concordanza, dell'effettività di un finanziamento infruttifero dei soci esposto in bilancio", ha annullato una decisione con cui era stato ritenuto provato un finanziamento da parte dei soci ad una società a ristretta base sociale, in assenza di documentazione, solo per la disponibilità economica dei soci, stante l'informalità dei rapporti in un ente a ristretta base sociale (Cass.

Sez.5-,ordinanza n.10228 del 27/04/2018).

3. in conclusione il ricorso, per quanto riferito all'avviso emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società LO.RO . e specificamente alla contestazione relativa alla somma iscritta nel bilancio 2009 come finanziamento soci, deve essere accolto. La sentenza, conseguentemente, deve essere, in parte qua, cassata e la causa va rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame;

4. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese tra Agenzia e srl LO.R0.; PQM la Corte dichiara estinta, con spese a carico di chi le ha anticipate, la lite tra Agenzia delle Entrare e Lorenzo Chiavelli e tra Agenzia delle Entrata e Roberta Chiavelli; accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della srl LO.RO ., cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del