Ordinanza — n. 12349/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla srl Antonini proponeva ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'appello della Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado con cui era stato accolto il ricorso originario contro una cartella di pagamento per omesso versamento di Iva degli anni 2008 e 2009;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12349/2022 — snciv · Corte di Cassazione: la srl Antonini proponeva ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'appello della Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado con cui era stato accolto il ricorso originario contro una cartella di pagamento per omesso versamento di Iva degli anni 2008 e 2009;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16585-2018 proposto da: ANTONINI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CLEMENTE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 6749/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2018 n. 16585 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Premesso che:
1. la srl Antonini proponeva ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'appello della Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado con cui era stato accolto il ricorso originario contro una cartella di pagamento per omesso versamento di Iva degli anni 2008 e 2009;
2. l'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso mentre l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costitutiva;
3. successivamente la contribuente depositava istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 10, del d.l. 119/2018, convertito dalla 1.13672018;
3. l'istanza veniva accolta dalla Corte con ordinanza depositata il 6 maggio 2019; considerato che:
1. in esito alla consumazione del periodo di sospensione nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege; P.Q. M. dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2022, svolta con mo alità da reTnoto; Il residente / Il Fun frOo P " a Ciori-cl Depositata in Can elll