Court dismisses tax appeal due to expiration of litigation period after suspension period ended without resumption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because neither party resumed the proceedings within the legally mandated timeframe following the suspension period. The taxpayer had successfully suspended the trial under specific legislative provisions, but failed to reactivate the case before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the procedural lapse resulted in the automatic termination of the lawsuit and the allocation of costs to the party who initiated the suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10, d.l. 119/2018; When a litigation suspension expires without the parties resuming the proceedings within the statutory period, the judgment is extinguished.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1518-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - TEMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PAOLO FERRAGONIO; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1985/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 31/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2018 n. 01518 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Premesso che:
1. l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale Puglia aveva accolto l'appello della società Tema contro la decisione di primo grado con cui era stato rigettato il ricorso originario contro l'avviso di accertamento per imposte dirette e Iva dell'anno 2006;
2. la contribuente resisteva con controricorso e successivamente depositava istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 10, del d.l. 119/2018, convertito dalla 1.13672018;
3. l'istanza veniva accolta dalla Corte con ordinanza depositata il 6 maggio 2019; considerato che:
1. in esito alla consumazione del periodo di sospensione nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto; ( Il iPresidentie A."., IlFunzionan Patrizi udiziano ra Depositata in Canc leria