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Ordinanza — n. 12251/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against regional commission ruling on non-operating company status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12251/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the tax agency's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision confirming the taxpayer's status as a non-operating company. The taxpayer argued that the tax office failed to prove it exhausted all options to generate income from the property. The court ruled that the taxpayer must provide objective facts proving the inability to achieve expected economic results, rather than subjective choices by the entrepreneur.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 1, n. 724/1994; Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.c.: A taxpayer accused of operating a non-operating company must prove objective facts preventing expected economic results, not merely demonstrate that all possible efforts were made.

Parole chiave

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non-operating company tax compliance objective facts economic results tax agency appeal regional tax commission burden of proof ostacoli allo sviluppo

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 1, n. 724/1994
per violazione art. 30 1.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 9852/2018
23-02-2022 -2- procedendo (eventualmente) con interpello disapplicativo (Cass. V, n. 9852/2018; n.
Cass. V, n. 94642/2019
Cass. V, n. 4946/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9597-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SOCIETA' CIBELE SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato NICOLA TASCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO POZZI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4709/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della C .11) di Roma, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema società non operative; che la parte contribuente ha spiegato controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 30 1. n. 724/1994, sulle società non operative (c.d. di comodo), laddove la CTR ha posto a carico dell'Ufficio l'indicazione di ulteriori possibilità di guadagno per la società oltre a quelle tentate senza risultato (locazioni dell'immobile tramite agenzie), mentre il mancato superamento del test di operatività impone alla contribuente la dimostrazione di fatti "oggettivi" che ne hanno impedito il risultato economico atteso secondo i parametri; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo, relativo alla prova di "aver fatto tutto il possibile" per mettere a reddito il bene societario; che,.iin ordine al primo motivo, la contribuente accertata ex art. 30 1. n. 724/1994 non può fornire prova contraria della propria operatività, ma deve allegare fatti oggettivi (ancorché non più "straordinari"), che non possono consistere in scelte consapevoli dell'imprenditore, Ric. 2020 n. 09597 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -2- procedendo (eventualmente) con interpello disapplicativo (Cass. V, n. 9852/2018; n. 94642/2019; n. 4946/2021); che, nella fattispecie, la CTR ha affrancato il contribuente da tale onere, affermando che l'Ufficio si è limitato a lamentare che la società potesse rivolgersi ad altre agenzie per tentare di locare l'immobile che costituiva il cespite principale; che il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimit